Va revocato il concordato qualora il piano concordatario si riveli inidoneo al soddisfacimento dei creditori

La procedura di concordato preventivo può essere revocata ai sensi dell’art. 106 CCII quando emergano comportamenti del debitore volti ad occultare attivo o passività, commettere atti di frode, o mancare le condizioni prescritte per l’apertura del concordato stesso. La revoca può essere determinata dalla costante e progressiva contrazione del fatturato, dall’incremento delle passività, e dall’incongruenza rispetto alla fattibilità del piano concordatario originario.

(Tribunale di Milano, 29 aprile 2025, n. 331)