Furto del veicolo nel parcheggio dell’hotel: senza contratto di deposito, la struttura non è responsabile

La responsabilità dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785 quinquies Codice civile, per il furto di veicoli collocati nei parcheggi della struttura ricettiva sussiste unicamente qualora si sia perfezionato un contratto di deposito, da ritenersi tale in presenza della consegna del veicolo o delle relative chiavi all’albergatore o a un suo incaricato. In difetto di tali presupposti e in presenza di segnalazioni idonee a evidenziare l’assenza di un servizio di custodia, non può configurarsi alcun obbligo di vigilanza né alcuna responsabilità a carico dell’albergatore per eventuali furti o danneggiamenti subiti dal veicolo.

(Cassazione Civile, 13 maggio 2025, n. 12840)