L’installazione di un mini-ascensore nelle scale è vietata solo se compromette la stabilità del condominio
Nel caso in cui un singolo condomino, esercitando la facoltà di “modificazione” delle parti comuni prevista e concessa dall’art. 1102 c.c., installi, nella tromba delle scale e con “taglio” di queste ultime, un “mini-ascensore” finalizzato al c.d. “abbattimento delle barriere architettoniche”, il relativo intervento non dev’essere autorizzato preventivamente dall’assemblea ma deve tuttavia rispettare il solo divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità e/o alla sicurezza del fabbricato.
(Cassazione Civile, 3 ottobre 2025, n. 26702)