La formula “visto e piaciuto” non vale ad escludere la responsabilità del venditore

In caso di vendita di un bene fra privati (come per esempio l’auto), la clausola del “visto e piaciuto” (quando l’acquirente dichiara di aver visionato il veicolo, di trovarlo di suo gradimento e di accettarne le condizioni estetiche e di funzionamento) non esenta dalle responsabilità il venditore che nasconde, in malafede (quindi sapendolo), uno o più vizi del veicolo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 ottobre 2025, n. 27968)