Adozione maggiorenni: l’intervallo di età di 18 anni può essere derogato

Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 291, 1 comma, codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

(Corte Costituzionale, 18 gennaio 2024, n. 5)