No al collocamento paritario quando non risponde al benessere del minore

La frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei Giudici di merito che aveva preso atto dell’esigenza del minore di rimanere a vivere con il genitore ed il nonno paterno, ritenuti indispensabili punti di riferimento sotto il profilo affettivo ed accuditivo).

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 febbraio 2024, n. 3372)