Amministrazione di sostegno e centralità della volontà del beneficiario
In tema di amministrazione di sostegno, non è sufficiente che il decreto descriva analiticamente i poteri dell’amministratore e lo incarichi di compiere una relazione sulle condizioni di vita del beneficiario, perché i poteri vanno modulati e giustificati in relazione a quelle che sono le esigenze del beneficiario, le quali devono essere accuratamente rilevate, valutando se le sue personali competenze e quelle della rete familiare che lo assiste sono sufficienti a perseguire i suoi interessi (dandone atto nella motivazione) e, solo ove risulti uno specifico deficit di competenze che non consenta di perseguire in autonomia gli interessi della persona, si modellano e si conferiscono i poteri necessari alla soddisfazione delle esigenze rilevate, senza ricorrere a moduli standardizzati; diversamente si oblitererebbe l’aspetto innovativo principale della legge sull’amministrazione di sostegno, che è l’avere introdotto un misura flessibile in grado di adeguarsi alle esigenze del soggetto, ritornando, di fatto, alla rigidità delle misure di interdizione e inabilitazione così come disegnate dal codice civile prima della emanazione della L. n. 6/2004.
(Cassazione Civile, ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24732)