Presupposti dell’assegno in sede di separazione: occorre tener conto dell’attuale e concentra capacità lavorativa

In tema di separazione dei coniugi, il diritto all’assegno di mantenimento ai sensi dell’art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, differenziandosi dall’assegno di divorzio per l’assenza di componenti compensative. La valutazione della spettanza dell’assegno richiede un’accurata verifica dei presupposti e della concreta situazione patrimoniale, dovendo il giudice considerare non solo l’eventuale patrimonio ma anche la concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente. Il riconoscimento dell’assegno, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo. La mancanza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato qualora questi sia dotato di concrete possibilità lavorative non sfruttate senza giustificato motivo. Il principio di autoresponsabilità, strettamente correlato alla solidarietà, impone che nelle comunità solidali ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità, senza sottrarsi ai propri doveri. La valutazione dell’attitudine al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell’assegno, dovendo essere riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2025, n. 234)