Nelle attività agonistiche il danno derivante da una condotta conforme alle regole e proporzionata al contesto non dà diritto al risarcimento
Nelle attività sportive agonistiche, il danno occorso durante la competizione rientra nel rischio tipico accettato dai partecipanti, con esclusione della responsabilità civile e penale degli organizzatori e degli istruttori, salvo che sia provata l’omissione di cautele ordinarie richieste dalla pratica sportiva; la semplice raccomandazione, contenuta nei regolamenti, circa l’uso di dispositivi protettivi non impone specifici obblighi di controllo a carico degli organizzatori, specie in presenza di atleti esperti; la domanda ex art. 2050 c.c. è inammissibile se tardivamente proposta; l’obbligo di formazione derivante dall’abbonamento non fonda una posizione di garanzia ulteriore in assenza di violazioni specifiche; l’onere della prova della causalità e della violazione grava sull’attore; la scriminante sportiva esclude la responsabilità se il fatto lesivo è funzionalmente collegato al gioco, secondo i parametri di normalità dell’attività praticata.
(Cassazione Civile, 22 settembre 2025, n. 25789)