Diritto all’informazione e diritto all’oblio, ci vuole un bilanciamento
La tutela dell'oblio dell'interessato in relazione ad articoli che lo riguardino e pubblicati, a suo tempo, legittimamente, nell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica e/o di satira, da una testata online, deve essere bilanciata con il diritto della collettività all'informazione e, ove non recessiva rispetto a quest'ultimo, è adeguatamente assicurata, innanzitutto, dalla deindicizzazione degli indirizzi URL relativi a tali articoli, quale rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, così assecondando il diritto della persona medesima a non essere trovata facilmente sulla rete.
(Cassazione Civile, 27 dicembre 2023, n. 36021)
Per l’interpretazione del testamento occorre valutare anche la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.
(Cassazione Civile, ordinanza, 22 dicembre 2023, n. 35807)
Ai fini della legittima è il momento di apertura della successione che rileva per calcolare il valore dei beni
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 dicembre 2023, n. 35738)
E’ nulla la transazione stipulata tra il curatore e il creditore che riconosce a quest’ultimo una prededuzione non prevista dalla legge
La transazione stipulata tra il curatore e l'opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest'ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è nulla a nulla non rilevando il fatto che la transazione sia stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l'acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 dicembre 2023, n. 35452)
Adozione estera anche in assenza di matrimonio
Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, l. 184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore.
(Cassazione Civile, 19 dicembre 2023, n. 35437)
Il credito del professionista negligente va escluso dallo stato passivo
L'errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente alla regolazione concordataria della propria crisi d'impresa, rende del tutto inutile l'attività precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista, anche se l'adozione dei mezzi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 dicembre 2023, n. 35489)
La targa di una vettura costituisce "dato personale"
Nonostante dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico, è possibile risalire solo al nominativo dell'intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l'effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica, non oggetto di tutela da parte del GDPR, o un soggetto diverso dall'effettivo proprietario il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell'utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo (fattispecie in cui era stato contestato ad una società di aver trattato dati personali degli utenti, raccolti attraverso una certa tipologia di parcometri, senza essere stata previamente nominata quale sub-responsabile per il trattamento e, dunque, in assenza dei requisiti di interesse pubblico che insistono in capo al titolare effettivo del trattamento stesso).
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 dicembre 2023, n. 35256)
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro comportano l’addebito della separazione
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
(Cassazione Civile, 18 dicembre 2023, n. 35249)
Ai fini dell’assegno di divorzio va considerata anche la convivenza prematrimoniale
Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione (ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970), dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 dicembre 2023, n. 35385)
Sul diritto all’equo indennizzo in caso di procedura concorsuale protrattasi per più di 7 anni
Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni, non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2023, n. 34836)