Pubblicazione non autorizzate di immagini private
In caso di pubblicazione di fotografie di momenti privati in assenza del consenso del personaggio pubblico ritratto, non può essere negata la sussistenza di un danno di natura patrimoniale posto che l’eventuale rifiuto del soggetto alla pubblicazione di tali immagini non comporta l’abbandono del diritto alla gestione della propria immagine. L’entità del danno può determinarsi nella somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione (determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione).
(Cassazione Civile, 23 gennaio 2019, n. 1875)
Responsabilità degli amministratori tra danno alla società e danno al singolo socio
Nel caso in cui venga esercitata da un socio di una s.r.l. l’azione sociale di responsabilità prevista dal 2° comma dell’art. 2476 c.c., ove venga raggiunta la prova dell’occultamento di proventi maturati in favore della società, sussiste la responsabilità degli amministratori per grave inadempimento ai propri obblighi.
Se dunque la società può chiedere all'amministratore infedele il risarcimento del danno provocato da detta condotta, non può parlarsi di danno immediato e diretto al socio ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., quando esso rappresenti solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 4, c.c., la società deve rimborsare le spese di giudizio al socio che ha proposto la domanda risarcitoria, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori.
(Tribunale di Venezia, 4 luglio 2018)
Occupazione dell’immobile e risarcimento del danno: parametro equitativo sul valore reddituale
La privazione del possesso conseguente all'occupazione di un immobile altrui costituisce un fatto potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli ed idoneo a legittimare la pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, ben potendo il giudice successivamente liquidare in concreto il detto danno per mezzo di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che tenga conto, quale parametro di quantificazione, del valore reddituale del bene.
(Cassazione Civile, 4 dicembre 2018, n. 31353)
Eterodirezione o super-società di fatto
L’accertamento dell’esistenza della c.d. super società di fatto deve essere rigoroso ed avere ad oggetto il perseguimento, da parte delle singole società che la dovrebbero comporre, del comune interesse sociale, ipotesi, questa, che non ricorre dunque laddove le singole società abbiano operato in tempi diversi e non contemporaneamente, così che si possa piuttosto parlare di eterodirezione o di scorretta e abusiva gestione nell'ambito di un gruppo societario riconducibile ad un unico soggetto.
(Tribunale di Prato, 1 agosto 2018)
Avvocato di sé stesso e diritto alla liquidazione del compenso
Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa personale, ex art. 82 c.p.c., è onere dell'interessato, che rivesta la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
(Cassazione Civile, 21 gennaio 2019, n. 1518)
Responsabilità del genitore
Il pregiudizio subito a causa della pubblicazione della foto osé sul sociale network a seguito della cessione della foto a terzi mediante dispositivo telefonico ricade sia sulla minore che sui genitori di lei. I danni subiti dalla minore sono ascrivibili alla categoria dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. in quanto ledono una pluralità di interessi attinenti alla sfera della persona e dunque protetti dall'art. 2 Cost. (dal diritto alla riservatezza all'onore, all'immagine e persino all'inviolabilità della corrispondenza). I danni subiti dai genitori della vittima ledono anche e soprattutto la reputazione in relazione alla risonanza sociale nell'ambiente di vita e di lavoro dei genitori, cui si aggiunge anche un danno patrimoniale ulteriore e correlato a quello non patrimoniale.
(Tribunale di Sulmona, 9 aprile 2018, n. 103)
Responsabilità del mediatore se è taciuta la donazione
Dati gli inconvenienti cui dà normalmente luogo la provenienza da donazione dell'immobile posto in vendita, tale circostanza rientra nella valutazione della sicurezza dell'affare e, come tale, deve essere compresa nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione dello stesso, che il mediatore è tenuto a riferire alle parti ex art. 1759 c.c..
(Cassazione Civile, 16 gennaio 2019, n. 965)
Risarcibilità dei danni futuri in via equitativa
In tema di risarcimento dei danni a seguito di sinistro stradale, deve evidenziarsi come i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima dell’incidente dovrà sostenere per cura ed assistenza sono risarcibili purché il giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità e la relativa liquidazione deve avvenire in via equitativa, non essendo necessaria la dimostrazione dell’avvenuto esborso, a maggior ragione quando, come nel caso in esame, si tratti di spese future, essendo sufficiente la prova dell’effettività delle stesse, dunque che il soggetto obbligato sia tenuto a sostenerle.
(Corte d’Appello di Napoli, 17 luglio 2018, n. 3597)
Modifica apportata dal singolo condomino alla cosa comune
Laddove sia prevedibile che gli altri partecipanti non possano fare pari uso della cosa comune, la modifica apportata a quest'ultima da un singolo condomino è da ritenere legittima poiché non è configurabile una lesione dei diritti degli altri partecipanti se tale impedimento trovi giustificazione nella conformazione strutturale del fabbricato.
(Cassazione Civile, 15 gennaio 2019, n. 857)
Vizio nella progettazione imputabile al professionista
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sé nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico. Deve, infatti, reputarsi che poiché il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia, così che il mancato rispetto di tale canone può determinare la responsabilità per inadempimento.
(Cassazione Civile, 11 gennaio 2019, n. 562)