Condotte delittuose dei dipendenti pubblici ed occasione necessaria della funzione
È configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti.
(Cassazione Civile, ordinanza 5 novembre 2018, n. 28079)
Annullabilità del contratto di assicurazione per le dichiarazioni inesatte del contraente
Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2018, n. 13399)
Risarcimento del danno morale temporaneo subito dalla vittima
In caso di caduta di un elicottero comportante la morte di uno dei membri dell’equipaggio, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale temporaneo subito dalla vittima; in circostanze come quelle del caso di specie, ovvero quando, a causa del violento impatto dell’elicottero al suolo, la compromissione dell’integrità fisica sia stata così rapida e di breve durata da non potersi configurare un danno biologico temporaneo, deve tuttavia considerarsi come la consapevolezza della vittima dell’escalation del pericolo e dell’inevitabilità della morte abbiano comportato una sofferenza che, anche se di durata contenuta, è caratterizzata dalla massima intensità, concretizzatasi nella lucida percezione dell’approssimarsi dell’evento mortale: tale sofferenza comporta il riconoscimento di un danno morale terminale, c.d. danno catastrofale o da lucida agonia, subito dalla vittima.
(Corte d’Appello di Firenze, 17 novembre 2017 n. 2581)
Crediti sorti in funzione della procedura
Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra pacificamente tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
(Cassazione Civile, 21 novembre 2018, n. 30114)
Elisione dell’assegno divorzile
Deve essere annullato il provvedimento emesso d’urgenza dal Presidente del Tribunale, investito della domanda di divorzio, con il quale sia stato eliso l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno previsto in sede di separazione dei coniugi giacché il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno divorzile potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima.
(Corte d’Appello de’ L’Aquila, decreto 4 ottobre 2018)
Rimborso delle spese per la casa coniugale
Il coniuge che ha anticipato i soldi per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa coniugale cointestata, ha diritto al rimborso delle stesse ma solo per i versamenti successivi alla separazione. Condizione necessaria per ottenere tale rimborso è un preliminare avviso, indirizzato all'altro comproprietario dell’immobile.
(Cassazione Civile, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24160)
Responsabilità della P.A. ex art. 2043 Cod. Civ.
In caso di danni provocati da animali randagi, il danneggiato deve specificamente dimostrare che la cattura e la custodia di quello specifico animale che ha provocato il danno era possibile ed esigibile in concreto da parte della pubblica amministrazione competente e che l'omissione di tali condotte sia riconducibile ad un comportamento colposo dell'ente stesso.
(Cassazione Civile, 14 maggio 2018, n. 11591)
La doppia sottoscrizione non basta ad approvare le clausole vessatorie
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall'art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
(Tribunale di Reggio Emilia, 24 aprile 2018, n. 623)
L’obbligazione naturale e l’indebito arricchimento nella convivenza
Quando il conferimento del denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro nella costruzione della casa adibita a dimora comune, avviene non a favore esclusivo del partner per aiutarlo nella costruzione della sua casa, bensì in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per la costruzione e la fruizione di un immobile nel quale entrambi avrebbero dovuto condividere il futuro, alla cessazione della convivenza il convivente, che non si è tutelato in alcun modo e al quale non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha contribuito a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, avrà comunque diritto a recuperare il denaro versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.
Nel caso specifico, i conferimenti erogati dal convivente non potevano essere ricondotti nell'alveo delle obbligazioni naturali, in quanto, all'epoca dei fatti, i due erano soltanto fidanzati, non convivevano ancora e non formavano, quindi, una famiglia di fatto, ragion per cui non sussisteva alcuna obbligazione naturale che potesse giustificare la non ripetibilità di quei conferimenti. Inoltre, si trattava di conferimenti e di esborsi consistenti che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascun partner.
(Cassazione Civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732)
Autostrade per l'Italia condannata ad installare pannelli fonoassorbenti
In tema di immissioni acustiche, il D.P.R. n. 142/2004 non è suscettibile di elidere la valenza precettiva dell'art. 2043 c.c. e della tutela del diritto di proprietà prevista dall'art. 844 c.c.
La differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, convertito con modificazioni in L. n. 13 del 2009, al quale [anche] non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendosi ritenere comunque prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione.
(Cassazione Civile, 12 novembre 2018, n.28893)