Mancato o inesatto inserimento del contatto dell'avvocato nell'elenco telefonico: si al risarcimento del danno
Il mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati di contatto dell'avvocato rileva, non tanto per la possibilità di continuare ad essere contattati dai clienti, quanto per il fatto di non poter essere contattato dalla nuova clientela. In tali termini si configura un danno da perdita di chance, suscettibile di valutazione equitativa.
(Cassazione Civile, 29 settembre 2023, n. 27633)
Chi recede dalle trattative deve dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza
La responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (fattispecie relativa ad una controversia relativa alla mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato).
(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27762)
Sul nesso causale tra la vaccinazioni e il verificarsi del danno alla salute
Il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve valutarsi secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del 'più probabile che non', da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27274)
La Provincia è responsabile per la mancata segnalazione di rischi insistenti anche su aree vicine alla strada
La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito (nel caso di specie è stata conosciuta la corresponsabilità di un ente provinciale per il danno subito da una persona caduta in una buca, nascosta dall’erba alta, insistente su un’area della locale parrocchia, confinante con la strada provinciale).
(Cassazione Civile, 22 settembre 2023, n. 27137)
Per il mantenimento del "figlio adulto" vale il principio di autoresponsabilità
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel 'figlio adulto' l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26875)
Assenza di informativa privacy: il rifacimento del sito da parte di una società esterna non è una scusante per il titolare del trattamento
In tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'eventuale buona fede e l'erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni. Occorre dunque che esso risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione ed idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità. Inoltre, è richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso, solo così si può ritenere che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (confermata, nella specie, la sanzione per mancanza di informativa ex art. 13 cod. privacy sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito di una casa di cura, raccolti tramite form, giacché l'affidamento da parte del soggetto sanzionato ad una società esterna dell'incarico di rifacimento del sito non costituiva elemento positivo sufficiente per escludere la responsabilità della società).
(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26864)
Sul conflitto tra genitori per l’iscrizione alla scuola
In materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (nella specie relativa all'iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia - che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse - vi è, dunque, la necessità - da parte del giudice di merito - di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall'abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l'assolvimento dell'esborso economico da parte del padre non può costituire l'elemento dirimente).
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26820)
Risarcimento del danno da premorienza e del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 d.lg. n. 209/2005), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia); il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo; il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26851)
IMU su complesso industriale: la perizia di inagibilità non può avere natura retroattiva
In tema di IMU, la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all'anno di imposta per cui è invocata (nella specie, la perizia accertante le condizioni di inagibilità dell'immobile industriale oggetto di imposta era stata espletata nel 2009, ma il contribuente non aveva provato l'inagibilità dei fabbricati, nell'anno fiscale 2012, producendo documentazioni risalenti al 2009, non potendo fruire, pertanto, della riduzione dell'imposta pari al 50%).
(Cassazione Civile, 15 settembre 2023, n. 26679)
L’avvocato deve illustrare al cliente le questioni ostative riscontrate e quelle produttive di un rischio di conseguenze negative
Nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni (confermata la responsabilità del legale di una società chiamata in un giudizio a risarcire i danni occorsi ad un paziente; tra la società e il legale intercorreva, infatti, un contratto di assistenza e consulenza legale e la società lamentava l'omessa evocazione in giudizio della compagnia di assicurazioni, nonché il mancato assolvimento degli obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione gravanti sull'avvocato).
(Cassazione Civile, 13 settembre 2023, n. 26470)