Consapevolezza del carattere abusivo dell'immobile: inadempiente il promissario acquirente che non stipula il rogito

In tema di adempimento del preliminare di compravendita immobiliare, ove le parti, nella consapevolezza del carattere abusivo dell'immobile, abbiano espressamente previsto di dar corso al procedimento di sanatoria, senza posticipare alla sua definizione la conclusione del contratto definitivo, deve ritenersi inadempiente il promissario acquirente che non ottemperi alla stipula del negozio definitivo e giustifichi la sua condotta sulla scorta dell'omesso rilascio del certificato di agibilità da parte del promissario venditore.

(Cassazione Civile, 1 agosto 2023, n. 23370)


Anche le opere parzialmente interrate devono rispettare le distanze legali e urbanistiche

In tema di distanze legali, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto, avente le suddette caratteristiche. Ai sensi della citata disposizione, esiste, dunque, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2023, n. 23040)


La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dà luogo ai soli obblighi restitutori

La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel “quantum” e correlata al diritto di recesso, che, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l'inadempimento della controparte.

(Cassazione Civile, 31 luglio 2023, n. 23209)


Senza preventiva autorizzazione del Senato, messaggi di posta elettronica e WhatsApp del parlamentare non possono essere acquisiti

Non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, in assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, acquisire messaggi di posta elettronica e WhatsApp di un parlamentare, o a quest’ultimo diretti, conservati nella memoria di dispositivi elettronici appartenenti a terzi ed oggetto di provvedimenti di sequestro nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dello stesso parlamentare e di altri soggetti. Tali massaggi devono essere infatti ricondotti alla nozione di “corrispondenza”, costituzionalmente rilevante, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione e la lettura da parte del destinatario, ma pemane fino a quando, per il decorso del tempo, essi non perdano il loro carattere di attualità ed interesse per gli interlocutori, trasformandosi in meri documenti “storici”.

(Corte Costituzionale, 27 luglio 2023, n. 170)


Nessun assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e sposata

In tema di assegno di mantenimento da riconoscere al figlio maggiorenne, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, l'avere il figlio contratto matrimonio non è circostanza che può essere svalutata dal giudice del merito, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.

(Cassazione Civile, 27 luglio 2023, n. 22813)


Anche al coniuge separato senza addebito spetta il diritto di abitazione

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.

(Cassazione Civile, 26 luglio 2023, n. 22566)


Illecita divulgazione di dati relativi alla residenza personale

Il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali fonda l'obbligo del giornalista di intervenire sull'informativa di polizia giudiziaria ricevuta e destinata alla pubblicazione per depurarla dei dati personali eccedenti lo scopo che in nessun modo avrebbero sottratto o aggiunto di significativo al contenuto informativo dell'articolo.

(Cassazione Civile, 25 luglio 2023, n. 22338)


Procreazione medicalmente assistita: il consenso dell’uomo non può essere revocato dopo la fecondazione

Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso, atteso che l'irrevocabilità del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L'accesso alla Procreazione medicalmente assistita (PMA) comporta infatti per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni. Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell'impianto dell'embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale. Se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. Ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

(Corte Costituzionale, 24 luglio 2023, n. 161)


Danno alla reputazione: nessuna riduzione anche se la decisone per estratto è pubblicata sui siti giornalistici

L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21651)


Sui criteri da utilizzare per valutare l’interesse del minore al trasferimento della residenza

In tema di trasferimento della residenza abituale del minore, laddove non sia intervenuto un accordo condiviso tra i genitori, spetta al giudice decidere tenendo conto unicamente del superiore interesse del minore. Interesse superiore che deve essere ricercato dal giudice sulla base di una serie di criteri elaborati dalla giurisprudenza tra i quali si evidenziano: le sostanziali motivazioni al trasferimento del genitore prevalentemente collocatario, i tempi e le modalità di frequentazione tra figlio e genitore non collocatario, la eventuale disponibilità del genitore non collocatario a trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale e, infine, la valutazione circa la salvaguardia delle relazioni tra il minore e le altre figure chiave della propria esistenza.

(Tribunale di Como, 13 luglio 2023)