Convivenza e morte del comproprietario della casa familiare
E ‘applicabile l’art. 1 comma 42 L. n. 76/2016 la quale, in conformità alla riconosciuta rilevanza (anche costituzionale) della formazione sociale- famiglia di fatto, attribuisce al convivente di fatto superstite (nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza) il diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
(Corte d’Appello di Catania, 19 aprile 2023, n. 703)
L’esistenza di una servitù è opponibile ai terzi solamente attraverso la nota di trascrizione
Ai fini dell’opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti (a titolo gratuito od oneroso) del fondo servente, deve essere presa in considerazione – ai sensi dell’art. 2659, comma 1, n. 2) c.c. - soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la manifestazione della volontà delle parti di gravare un fondo del diritto di servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza desumibile "aliunde".
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 aprile 2023, n. 10627)
Divieto di rinnovo automatico della concessione balneare
L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana e il Comune di Ginosa in merito alla decisione di quest'ultimo di prorogare, nel suo territorio, le concessioni di occupazione del demanio marittimo).
(Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, n. 348)
Pensione di reversibilità: la titolarità dell'assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata
La disposizione di cui all'art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, deve essere interpretata nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento del contributo medesimo da parte del tribunale ai sensi della predetta norma. Di conseguenza, solo il procedimento di revisione, e non meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale, può determinare l'eventuale perdita della titolarità dell'assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità.
(Cassazione Civile, 18 aprile 2023, n. 10291)
Illecito plurioffensivo e criteri di determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In caso di illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 aprile 2023, n. 10335)
Fallimento del preponente e scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente
Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esserne ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 aprile 2023, n. 10046)
La scelta di “dedicarsi alla famiglia” e l’assegno divorzile
L'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio.
(Cassazione Civile, 13 aprile 2023, n. 9817)
Allagamento dello scantinato: il conduttore deve provare i danni
L'accertamento di un comportamento antigiuridico non provoca automaticamente il risarcimento del danno, perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa ed il pregiudizio risarcibile è sempre danno - conseguenza, da provare anche per presunzioni. In tal caso, l'onere probatorio non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico (fattispecie relativa all'azione intrapresa da una società conduttrice avverso un Condominio al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'allagamento del piano cantinato, collocato all'interno del convenuto, da essa condotto in locazione).
(Cassazione Civile, 12 aprile 2023, n. 9744)
Il proprietario del fondo dominante è l’unico legittimato ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù
Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 1069 c.c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù; deve, quindi, escludersi che una tale facoltà possa essere esercitata da terzi, quali locatari, affittuari o comodatari, pur aventi un interesse alla buona conservazione della servitù, soggetti i quali dovranno rappresentare la necessità di un tale intervento al proprietario del fondo dominante, loro legato dal rapporto obbligatorio.
(Cassazione Civile, 11 aprile 2023, n. 9613)
Rilevamento della velocità: le postazioni fisse e mobili devono essere preventivamente segnalate e ben visibili
L'articolo 142, comma 6-bis, del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
(Cassazione Civile, 7 aprile 2023, n. 9556)