Non esiste il diritto a non nascere se non sano
Il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, dal momento che il nostro ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né la vita del nato può integrare un danno - conseguenza dell'illecito sanitario.
(Cassazione Civile, 11 febbraio 2025, n. 3502)
Condanna dell’Italia per non aver agito con diligenza in relazione al caso “Terra dei Fuochi”
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l’inattività dello Stato, che non adotta misure preventive efficaci e necessarie di fronte a un rischio ambientale concreto e accertabile, rappresenta una violazione del diritto alla vita. In particolare, l’omessa prevenzione e gestione dell’inquinamento grave causato dallo sversamento, dall’interramento e dalla combustione di rifiuti, insieme alla mancata informazione adeguata alla popolazione residente, integrano una violazione della Convenzione. Lo Stato è pertanto tenuto, entro il termine di due anni, ad adottare misure generali volte alla riqualificazione dei territori interessati, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto alla vita.
(Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 30 gennaio 2025, n. 51567)
Escluso il collocamento prevalente materno anche se il minore è in età prescolare
Le statuizioni sull'affidamento e il collocamento dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.
(Cassazione Civile, 21 gennaio 2025, n. 1486)
ll rumore del traffico autostradale può causare il deprezzamento dell’immobile
Se, a causa di immissioni rumorose e/o dannose, un’abitazione subisce un deprezzamento, il proprietario può chiedere che la società autostradale sia condannata ad un indennizzo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2025, n. 631)
Presupposti dell’assegno in sede di separazione: occorre tener conto dell’attuale e concentra capacità lavorativa
In tema di separazione dei coniugi, il diritto all'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, differenziandosi dall'assegno di divorzio per l'assenza di componenti compensative. La valutazione della spettanza dell'assegno richiede un'accurata verifica dei presupposti e della concreta situazione patrimoniale, dovendo il giudice considerare non solo l'eventuale patrimonio ma anche la concreta e attuale capacità lavorativa del richiedente. Il riconoscimento dell'assegno, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. La mancanza di adeguati redditi propri non può considerarsi un fatto oggettivo involontario ma una scelta addebitabile allo stesso interessato qualora questi sia dotato di concrete possibilità lavorative non sfruttate senza giustificato motivo. Il principio di autoresponsabilità, strettamente correlato alla solidarietà, impone che nelle comunità solidali ciascuno contribuisca al benessere comune secondo le proprie capacità, senza sottrarsi ai propri doveri. La valutazione dell'attitudine al lavoro proficuo costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno, dovendo essere riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2025, n. 234)
Infezione contratta in ospedale: l’onere probatorio grava sul paziente danneggiato
In tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, l'accertamento del nesso causale tra il contagio e il decesso del paziente deve essere improntato alla regola della preponderanza dell'evidenza, secondo cui il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che appare più probabile in base ad un giudizio inferenziale fondato sulla comparazione tra diverse spiegazioni alternative. La prova della responsabilità aquiliana della struttura sanitaria ex art. 2043 c.c. può essere fornita dal danneggiato anche tramite presunzioni semplici, in applicazione del principio della vicinanza della prova, quando risulti provata l'idoneità della condotta a provocare il contagio e la struttura non abbia prodotto la documentazione obbligatoria attestante l'adozione delle misure preventive. La struttura sanitaria può fornire prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni, consistenti nell'indicazione: a) dei protocolli di disinfezione e sterilizzazione; b) delle modalità di gestione della biancheria; c) dello smaltimento rifiuti; d) delle caratteristiche della mensa; e) della qualità dell'aria e degli impianti; f) del sistema di sorveglianza e notifica; g) del controllo accessi; h) delle procedure per il personale; i) del rapporto numerico personale/degenti; l) della sorveglianza microbiologica; m) del monitoraggio dei germi patogeni.
(Cassazione Civile, 30 dicembre 2024, n. 35062)
Azione revocatoria: atto compiuto da una società di capitali e scientia damni
In materia di azione revocatoria ordinaria, quando l’alienante è una società, il requisito della scientia damni deve essere valutato con riferimento alla consapevolezza delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell’ente, secondo il criterio stabilito dall’art. 1391 c.c., applicabile anche all’attività delle persone giuridiche.
(Cassazione Civile, ordinanza, 24 dicembre 2024, n. 34275)
Diritto del cliente alla documentazione bancaria
In materia bancaria, il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione bancaria relativa al contratto di mutuo, comprendente: il contratto di mutuo, l'atto di erogazione e quietanza, il prospetto delle rate pagate, le fideiussioni e le perizie espletate, nell'ambito della trasparenza e della buona fede contrattuale. Non sono invece dovuti i documenti generici come i contratti di assicurazione e i patti aggiunti, la cui esistenza non è stata adeguatamente provata.
(Tribunale di Bari, 6 dicembre 2024, n. 4962)
Per il passaporto del minore in affido esclusivo non è necessario né l’assenso del genitore non affidatario né l’autorizzazione del Tribunale
In caso di affidamento esclusivo del figlio a uno dei genitori, il rilascio del passaporto non richiede né il consenso dell’altro genitore né, in sua assenza, l’autorizzazione del giudice tutelare, poiché, ai sensi degli articoli 337 ter, comma 3, e 337 quater, comma 3, del Codice civile, tale rilascio non rientra tra le decisioni di maggiore interesse per il minore.
(Cassazione Civile, 10 dicembre 2024, n. 31785)
Caparra confirmatoria o risarcimento del danno: la parte adempiente può scegliere
In presenza di una caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del Codice civile, la parte adempiente, a fronte dell’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi alternativi e non cumulabili: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (oppure esigere il doppio, se versata), facendo valere la funzione tipica della caparra quale liquidazione anticipata del danno, oppure richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale dei danni subiti.
(Cassazione Civile, 28 novembre 2024, n. 30636)