Nessun ripristino della responsabilità genitoriale se il genitore non offre garanzie di stabilità e di sicurezza

La Cassazione ribadisce il principio della centralità dell’interesse del minore a vedersi garantito «un rapporto affettivo con una figura genitoriale che offra garanzie di stabilità e di sicurezza» e mostri atteggiamenti e condotte finalizzati a curarne lo «sviluppo psichico e affettivo», compatibili con le necessità del periodo di età evolutiva vissuto dal figlio. Quando non siano possibili queste attenzioni e condotte, alla luce dei «reiterati comportamenti pregiudizievoli per la minore, più volte riscontrati» e della situazione di «un disturbo della personalità grave e non transitorio», non è dunque possibile il ripristino della responsabilità genitoriale.

(Cassazione Civile, 26 agosto 2024, n. 23097)


Senza il consenso dei genitori la diffusione dell’immagine del minore è illecita

In tema di tutela contro l'abuso dell'immagine di un minore, l'accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell'immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.

(Cassazione Civile, ordinanza, 21 agosto 2024, n. 23018)


Il chiamato all'eredità che vi ha rinunciato, non risponde dell’imposta di successione

L'imposta di successione è dovuta in ragione della chiamata all'eredità e non in virtù di accettazione: tuttavia poiché la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo (ex art. 521 c.c.) il chiamato che ha rinunciato all'eredità non può essere considerato responsabile per i debiti del "de cuius" e dunque non è soggetto al pagamento dell'imposta di successione.

(Cassazione Civile, 14 agosto 2024, n. 22839)


Ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico: è una nuova costruzione soggetta alle distanze legali

La ricostruzione con sopraelevazione rispetto all'edificio preesistente costituisce una nuova costruzione, poiché comporta un aumento di volumetria, sagoma e superficie di ingombro, ancorché di ridotte dimensioni, ed è quindi soggetta al rispetto delle distanze legali dal confine. Pertanto, in caso di inosservanza delle distanze prescritte, la demolizione riguarda l'intera nuova struttura e non solo le parti che superano le dimensioni dell'edificio originale.

(Cassazione Civile, 8 agosto 2024, n. 22493)


Legittime le strisce blu senza posti liberi se la zona è centrale e patrimonio Unesco

L'automobilista multato per non aver esposto il tagliando a pagamento nelle strisce blu non può eccepire l'illegittimità della sanzione per violazione dell'obbligo di riservare, nelle immediate vicinanze di stalli a pagamento, un'adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, qualora la zona interessata sia situata nel cuore del centro storico e sito del patrimonio Unesco.

(Cassazione Civile, 2 agosto 2024, n. 21824)


I proprietari dei negozi, sebbene abbiano altro accesso, sono tenuti a contribuire alle spese condominiali per le scale e l’androne

Le scale e l'androne, in assenza di un titolo specificatamente contrario, mantengono la qualità di parti comuni a cui obbligatoriamente contribuiscono anche i proprietari di negozi o locali terranei che hanno accesso dalla strada, in quanto ne fruiscono quantomeno per la conservazione della copertura dell'edificio.

(Cassazione Civile, 30 luglio 2024, n. 21238)


Un giornalista può divulgare le informazioni anagrafiche di un indagato se vi è interesse pubblico

La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato.

(Cassazione Civile, 23 luglio 2024, n. 20337)


Sinistro causato dall’apertura della portiera di un’auto: risponde dei danni colui che ha aperto la portiera

Secondo quanto disposto dall'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'apertura delle portiere di un veicolo può essere effettuata soltanto previa scrupolosa valutazione della sicurezza per gli altri utenti della strada. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata bruscamente e senza la dovuta cautela, provocando un sinistro, la colpa è imputabile a chi ha effettuato l'apertura ignorando le prescrizioni di cautela definite dalle norme vigenti.

(Tribunale di Palermo, 16 luglio 2024, n. 4091)


Invalidità della registrazione di un marchio e induzione in errore del pubblico

È invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel pubblico l'erronea convinzione che il prodotto provenga da un'area territoriale nota per le eccellenti qualità di quel prodotto, giacché in tale ipotesi si verifica un effetto distorsivo del mercato, ingenerato dall'inganno subito dai consumatori - portati a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota - e ciò a prescindere dall'appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione dell'area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno.

(Cassazione Civile, 9 luglio 2024, n. 18683)


Sulla differenza tra “chance di sopravvivenza” e “rischio di mortalità”

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di "chance" è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventuale.

(Cassazione Civile, 27 giugno 2024, n. 17821)