Il risarcimento agli eredi del defunto va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. La liquidazione del danno biologico, nel caso di premorienza del danneggiato, va effettuata proporzionalmente e non già assegnando un maggior valore alla invalidità iniziale ed uno minore a quelle finale, ossia prossima al decesso.
(Cassazione Civile, 26 novembre 2024, n. 30461)
Risarcimento danni: la ridotta aspettativa di vita ed il c.d. “danno latente”
In materia di liquidazione del danno alla persona, il c.d. “rischio latente” – ossia la possibilità che, per la gravità dei postumi, insorga un ulteriore pregiudizio, quale una nuova invalidità o la morte ante tempus – integra una compromissione della salute del danneggiato che deve essere considerata nella determinazione del grado di invalidità permanente. Ne deriva che, qualora tale rischio sia già stato valutato nella quantificazione percentuale dell’invalidità, il danno biologico deve essere liquidato tenendo conto della concreta riduzione della speranza di vita del soggetto, anziché della durata media della vita. Se invece il “rischio latente” non è stato incluso nel grado di invalidità riconosciuto, il giudice dovrà tenerne conto in sede di liquidazione, procedendo a un'equa maggiorazione dell'importo risarcitorio.
(Cassazione Civile, 19 novembre 2024, n. 29815)
Risoluzione del contratto: l’utilizzo del bene concorre a determinare l’ammontare del prezzo da restituire
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, gli artt. 1490 e 1492 c.c. vanno interpretati alla luce del principio generale di cui all'art. 1455 c.c., per cui l'azione redibitoria è legittimata solo da vizi che costituiscano un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi in base alla loro idoneità a rendere la cosa inidonea all'uso o a diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito. Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, in virtù del nesso sinallagmatico e degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., deve tenersi conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, al fine di garantire l'equilibrio tra le prestazioni restitutorie ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente che abbia continuato ad utilizzare il bene, pur se viziato ma non completamente inidoneo, determinandone una progressiva perdita di valore. Gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda di risoluzione e non dal momento in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita. In tema di risarcimento danni ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia per vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di conoscenza dei vizi, superabile solo dimostrando di averli ignorati senza colpa. Il danno risarcibile può includere gli interessi passivi corrisposti per un finanziamento contratto per l'acquisto, limitatamente all'ammontare del prezzo del bene, quali effetti diretti e immediati della responsabilità del venditore.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28838)
Auto senza revisione: è responsabile anche il proprietario del mezzo per avere permesso la circolazione del veicolo
Consentire la circolazione di un veicolo non revisionato determina il concorso di colpa del proprietario perché si è consapevolmente coinvolto in una situazione in cui esiste il pericolo di un danno a suo carico e la sua condotta ha costituito una concreta concausa dell'evento.
(Cassazione Civile, ordinanza, 29 ottobre 2024, n. 27903)
Nessun mantenimento al figlio maggiorenne che non studia e non lavora
In materia di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, devono essere considerati alcuni presupposti fondamentali: l’età del figlio, il concreto conseguimento di competenze professionali e l’effettivo impegno nella ricerca di un’occupazione. Qualora il figlio, pur essendo maggiorenne, non riesca a trovare un lavoro stabile che gli consenta di raggiungere l’autosufficienza economica, il mantenimento non dovrebbe gravare esclusivamente sul genitore, ma il figlio dovrebbe avvalersi degli strumenti di sostegno sociale. In tal modo, l’obbligo alimentare familiare si limiterebbe a garantire solo i bisogni essenziali.
(Cassazione Civile, 28 ottobre 2024, n. 27818)
Il bilancio d’esercizio delle società di capitali approvato, costituisce piena prova dei debiti sociali
Ai sensi dell’art. 2709 c.c., il bilancio regolarmente approvato di una società di capitali, al pari dei libri e delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, ha valore probatorio in merito all’esistenza dei debiti sociali. Tale valore è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, il quale dovrà tenerne conto unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo. In ogni caso, il bilancio regolarmente approvato assume piena efficacia probatoria con riferimento ai debiti e ai crediti chiaramente indicati al suo interno.
(Cassazione Civile, 22 ottobre 2024, n. 27330)
Il contratto di vendita resta valido anche se l’acquirente ritarda il pagamento di una rata
Il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 9 ottobre 2024, n. 26313)
Affidamento esclusivo: va valutata la capacità genitoriale e l’impatto che tale scelta avrà sul figlio minore
In tema di affidamento dei figli minori, il giudice è tenuto a orientare le proprie decisioni al principio del superiore interesse del minore, in considerazione del diritto fondamentale del bambino a uno sviluppo sano ed equilibrato. La scelta di un affidamento esclusivo a uno dei genitori deve dunque basarsi non solo sulla valutazione della capacità genitoriale di ciascuno, ma soprattutto sull’analisi degli effetti che tale decisione potrà produrre, sia nell’immediato che nel medio-lungo periodo, sul benessere psicofisico e relazionale del minore.
(Cassazione Civile, 11 ottobre 2024, n. 26517)
Il contraente viene riconosciuto come consumatore se è tale al momento della conclusione del contratto
Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non applicabile la disciplina normativa del Codice del Consumo ad un contratto di formazione professionale stipulato da un osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa).
(Cassazione Civile, 8 ottobre 2024, n. 26292)
Contestazione da parte del consumatore: spetta alla società elettrica dimostrare il buon funzionamento del misuratore
In applicazione del principio di vicinanza della prova, è onere dell’utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone apposita verifica, e dimostrare l’entità dei consumi effettivi sostenuti nel periodo, anche sulla base dei dati storici rilevati in precedenti bollette e riferibili all’ordinario utilizzo dell’energia. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
(Cassazione Civile, 24 settembre 2024, n. 25542)