Inadempimento commercialista: risponde delle sanzioni per mancata verifica dei presupposti fiscali, purché sia provato l’effettivo esborso del contribuente
Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi del cliente, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento in dichiarazione dei dati forniti, e, in particolare, delle deduzioni e detrazioni fiscali, dovendo accertare, sulla base della documentazione esibita e delle comunicazioni richieste dalla normativa agevolativa, che tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti siano stati effettivamente espletati; ne risponde, a titolo di inadempimento contrattuale, qualora ometta tali verifiche e ciò determini l’irrogazione di sanzioni al contribuente, restando irrilevante che questi gli abbia consegnato un mero prospetto riepilogativo delle spese o che altro professionista abbia curato l’iter ‘a monte’ per il riconoscimento del beneficio fiscale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 febbraio 2026, n. 3218)