Concordato preventivo: revoca dell’ammissione anche per condotte successive fuorvianti per i creditori
Nel procedimento di concordato preventivo, la revoca dell’ammissione può essere legittimamente disposta non solo per atti in frode ai creditori antecedenti la presentazione della domanda, ma anche per condotte poste in essere successivamente, che alterino la percezione dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, non modificate e non comunicate correttamente al commissario giudiziale. La revoca è finalizzata a garantire la trasparenza della procedura e la corretta informazione dei creditori.
(Cassazione Civile, ordinanza, 2 marzo 2026, n. 4602)