Sulle azioni esperibili dal consumatore in caso di prodotto difettoso nelle vendite a catena

Nelle vendite a catena il consumatore può esperire due rimedi: a) l'azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori, atteso che nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio; b) l'azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

(Cassazione Civile, 21 luglio 2025, n. 20460)


Mutuo estinto anticipatamente: al consumatore spetta il rimborso di tutti i costi sostenuti (interessi e spese)

È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.

(Cassazione Civile, 6 settembre 2023, n. 25977)


Non è consumatore l'avvocato che acquista un cellulare per uso professionale

L’avvocato che acquista uno smartphone per la sua attività professionale non è qualificabile come consumatore solo sulla base della mancata fatturazione dell’acquisto, nemmeno in ipotesi di uso non esclusivo, salvo tuttavia che l’uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale.

(Cassazione Civile, ordinanza, 17 febbraio 2023, n. 5097)


Agenzia di viaggi tra obblighi informativi e negligenza del consumatore

In base al principio di auto-responsabilità del consumatore, deve escludersi la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli suscettibili di essere risarcitoriamente compensate, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator per iscritto qualche giorno prima della partenza (nel caso di specie anche quando vi sia stato un iniziale deficit informativo da parte dell’agenzia di viaggi, il consumatore non può chiedere il risarcimento per non aver utilizzato – solo per sua negligenza – le informazioni che sono state fornite successivamente).

(Cassazione Civile, 8 luglio 2020, n. 14257)


Assolvimento dell’onere informativo sul diritto di recesso

10 paragrafo 2, Lett. p) Direttiva 2008/48/CE (contratti di credito ai consumatori) dev'essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso contrattuale, previste dall'art. 14 paragrafo 1 comma 2 della stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima. Esso, per quanto attiene alle informazioni contenute, osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

(Corte di Giustizia Europea, 26 marzo 2020, n. 66)