Diritto del cliente alla documentazione bancaria
In materia bancaria, il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione bancaria relativa al contratto di mutuo, comprendente: il contratto di mutuo, l'atto di erogazione e quietanza, il prospetto delle rate pagate, le fideiussioni e le perizie espletate, nell'ambito della trasparenza e della buona fede contrattuale. Non sono invece dovuti i documenti generici come i contratti di assicurazione e i patti aggiunti, la cui esistenza non è stata adeguatamente provata.
(Tribunale di Bari, 6 dicembre 2024, n. 4962)
Caparra confirmatoria o risarcimento del danno: la parte adempiente può scegliere
In presenza di una caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 del Codice civile, la parte adempiente, a fronte dell’inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi alternativi e non cumulabili: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (oppure esigere il doppio, se versata), facendo valere la funzione tipica della caparra quale liquidazione anticipata del danno, oppure richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento integrale dei danni subiti.
(Cassazione Civile, 28 novembre 2024, n. 30636)
Risoluzione del contratto: l’utilizzo del bene concorre a determinare l’ammontare del prezzo da restituire
In tema di risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, gli artt. 1490 e 1492 c.c. vanno interpretati alla luce del principio generale di cui all'art. 1455 c.c., per cui l'azione redibitoria è legittimata solo da vizi che costituiscano un inadempimento di non scarsa importanza, da valutarsi in base alla loro idoneità a rendere la cosa inidonea all'uso o a diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito. Nella determinazione del prezzo da restituire al compratore che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, in virtù del nesso sinallagmatico e degli effetti retroattivi della risoluzione ex art. 1458 c.c., deve tenersi conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, al fine di garantire l'equilibrio tra le prestazioni restitutorie ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente che abbia continuato ad utilizzare il bene, pur se viziato ma non completamente inidoneo, determinandone una progressiva perdita di valore. Gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda di risoluzione e non dal momento in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita. In tema di risarcimento danni ex art. 1494 c.c., ove sia sorta l'obbligazione di garanzia per vizi non facilmente riconoscibili, grava sul venditore una presunzione di conoscenza dei vizi, superabile solo dimostrando di averli ignorati senza colpa. Il danno risarcibile può includere gli interessi passivi corrisposti per un finanziamento contratto per l'acquisto, limitatamente all'ammontare del prezzo del bene, quali effetti diretti e immediati della responsabilità del venditore.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2024, n. 28838)
Il contratto di vendita resta valido anche se l’acquirente ritarda il pagamento di una rata
Il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale e unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente, ma esige un apprezzamento complessivo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 9 ottobre 2024, n. 26313)
Il contraente viene riconosciuto come consumatore se è tale al momento della conclusione del contratto
Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto non applicabile la disciplina normativa del Codice del Consumo ad un contratto di formazione professionale stipulato da un osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa).
(Cassazione Civile, 8 ottobre 2024, n. 26292)
Contestazione da parte del consumatore: spetta alla società elettrica dimostrare il buon funzionamento del misuratore
In applicazione del principio di vicinanza della prova, è onere dell’utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone apposita verifica, e dimostrare l’entità dei consumi effettivi sostenuti nel periodo, anche sulla base dei dati storici rilevati in precedenti bollette e riferibili all’ordinario utilizzo dell’energia. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
(Cassazione Civile, 24 settembre 2024, n. 25542)
Anche il giudice dell’esecuzione può rilevare anche d’ufficio la vessatorietà delle clausole
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato, non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
(Cassazione Civile, 20 giugno 2024, n. 17055)
Il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo se il bene è affetto da vizi di gravità ridotta
Il compratore può ottenere la risoluzione del contratto soltanto se il difetto di qualità della cosa venduta non sia di scarsa importanza; tuttavia, quando l'inadempienza non sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto, l'acquirente può sempre agire per il risarcimento del danno sotto forma di una proporzionale riduzione del prezzo corrispondente al maggior valore che la cosa avrebbe avuto, purché il difetto di questa non sia di trascurabile entità.
(Cassazione Civile, ordinanza, 16 febbraio 2024, n. 4245)
Legittimo non pagare le bollette se il fornitore non ha trasferito la linea telefonica
L'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte; lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d'inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (fattispecie relativa al mancato trasferimento di una linea telefonica).
(Cassazione Civile, 15 febbraio 2024, n. 4197)
Servizi telefonici: la fatturazione a 28 gg lede i diritti dei consumatori
Costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce una cadenza di pagamenti ogni quattro settimane, anziché mensile. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso; l'uso nel mercato delle comunicazioni era quello di fatturare mensilmente e la compagnia, stabilendo una fatturazione quadri-settimanale, avrebbe tratto ingiusto vantaggio dai suoi utenti.
(Cassazione Civile, 15 febbraio 2024, n. 4182)