Sinistro causato dall’apertura della portiera di un’auto: risponde dei danni colui che ha aperto la portiera

Secondo quanto disposto dall’art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l’apertura delle portiere di un veicolo può essere effettuata soltanto previa scrupolosa valutazione della sicurezza per gli altri utenti della strada. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata bruscamente e senza la dovuta cautela, provocando un sinistro, la colpa è imputabile a chi ha effettuato l’apertura ignorando le prescrizioni di cautela definite dalle norme vigenti.

(Tribunale di Palermo, 16 luglio 2024, n. 4091)