Sui presupposti per sottoporre un soggetto al trattamento sanitario obbligatorio
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente, che può essere legittimamente disposto solo dopo aver esperito ogni iniziativa concretamente possibile, sia pur compatibilmente con le condizioni cliniche, di volta in volta accertate e certificate, in cui versa il paziente - ed ove queste lo consentano - per ottenere il consenso del paziente ad un trattamento volontario. Si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti; l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.
(Cassazione Civile, ordinanza, 11 gennaio 2023, n. 509)
Bullismo: è più grave se lo fa un amico
Da risarcire il danno morale provato da un ragazzo fragile e con problemi psichici, invitato a casa di un amico per giocare videogiochi e poi vittima di atti di bullismo da parte dei ragazzi. Il danno morale è tanto più grave non solo perché il ragazzo soffriva già di difficoltà relazionali e comportamentali a causa di problemi psichici e familiari, ma anche perché uno dei bulli era un ragazzo che la vittima considerava "amico". Questo rende odioso quanto commesso ai danni del giovane, perché ha incrinato la fiducia negli altri in un soggetto che già presentava problemi di relazione.
(Tribunale di Forlì, 23 settembre 2021)
Responsabilità medica, risarcimento in tema di consenso informato e onere probatorio
Nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
(Cassazione Civile, 7 ottobre 2021, n. 27268)
Filiazione: sulla possibilità di indicare due donne quali genitori
Il riconoscimento di un minore, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcune legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l’art. 4, comma 3, l. n. 40/04 e con l’esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto.
(Cassazione Civile, 22 aprile 2020, n. 8029)
Chi cambia sesso può scegliersi il nome che vuole
Il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877)