Nessuna responsabilità dello Stato per la protrazione nel tempo dell’attività dei liquidatori del concordato

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ex l. n. 89 del 2001, con riferimento alla protrazione nel tempo dell’attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, tanto perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell’organizzazione del servizio pubblico della giustizia.

(Cassazione Civile, 1 aprile 2025, n. 8560)