Sul fallimento in estensione di una società di fatto ex art. 147 L.F.
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre avere riguardo all’indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all’indebitamento pregresso di una delle socie di fatto, perché il fallimento in estensione opera seguendo la direzione società di fatto - socio e non viceversa; tuttavia occorre considerare che proprio perché la società di fatto non ha una contabilità sua propria, appunto perché non esiste una società formalizzata, per stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione, occorre considerare se successivamente alla costituzione di detta società vi siano debiti insorti iscritti nella contabilità delle società socie e di quale entità sia il suddetto indebitamento.
(Corte d’Appello di Firenze, 6 luglio 2021)
Notifica alla casa comunale della sentenza di fallimento
In tema di fallimento, il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l’ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 giugno 2021, n. 16775)
Sull’inadempimento dell’advisor
La redazione di un piano di concordato preventivo affetto da mancanze afferenti ad aspetti basilari della procedura tali da comportare vizi di così grave portata da rendere il piano concordatario palesemente inidoneo a perseguire la causa concreta attribuitagli dal legislatore (e cioè il superamento della crisi dell’impresa realizzato attraverso il soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori secondo le modalità ed i tempi appositamente previsti), comporta per l’advisor che lo ha ideato ed elaborato, la responsabilità per grave inadempimento della prestazione professionale assunta e la conseguente necessità di risarcire il danno patito dalla società in crisi in conseguenza di tale condotta, costituito, nella specie, dall’ammontare delle somme inutilmente versate al professionista.
(Tribunale di Padova, 9 marzo 2021, est. Dott. Marzella)
Sui presupposti per il fallimento della c.d. super-società di fatto
Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "super-società" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2021, n. 6030)
Sul danno risarcibile dagli amministratori per mala gestio
In tema di azione di responsabilità per mala gestio ex art. 146, comma 2, l. fall., il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. Tale criterio, però, può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno, cui può farsi ricorso quando l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
(Cassazione Civile, 9 aprile 2021, n. 9458)
Revocatoria fallimentare tra contratto preliminare e contratto definitivo
In tema di azione revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo in quanto l'art. 67 l. fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento.
(Cassazione Civile , 16 marzo 2021, n. 7281)
Lo studio legale associato ed il privilegio professionale
Non compete il privilegio previsto dall’art. 2751 bis, n. 2, c.c. per il lavoro professionale esercitato in forma associata, perché in tali casi il credito per il compenso, riferibile alla società tra professionisti o all’associazione come parte del rapporto contrattuale, sconta necessariamente una seppur minima remunerazione del capitale. Per ottenere il riconoscimento del privilegio in parola occorre accertare se il contratto si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, ovvero tra questi e il soggetto collettivo nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: solo nel primo caso, infatti, il credito è assistito dalla causa di prelazione dell’art. 2751 bis, n. 2, c.c., corrispondendo alla remunerazione di una prestazione lavorativa personale, ancorché comprendente anche le spese organizzative necessarie per il suo autonomo svolgimento.
(Tribunale di Alessandria, 23 febbraio 2021)
L’attività stragiudiziale del curatore non necessita di autorizzazione del giudice
Il compimento dell'attività stragiudiziale da parte del curatore non è soggetto alla preventiva autorizzazione del giudice delegato, quanto, piuttosto, da quella successiva del comitato dei creditori.
(Cassazione Civile, ordinanza, 2 marzo 2021, n. 5672)
Sulla partecipazione all’asta fallimentare del socio unico della società controllante
Nell'ambito della vendita fallimentare, eseguita ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente.
(Cassazione Civile, 2 febbraio 2021, n. 2280)
Sull’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare
L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.
(Cassazione Civile, 9 febbraio 2021, n. 3165)