Restano esclusi dal fallimento gli stipendi e le pensioni del fallito necessari ai bisogni della sua famiglia

Ai sensi dell’art. 46 l. fall. sono esclusi dal fallimento gli stipendi e le pensioni entro i limiti di quanto occorre al fallito per il mantenimento suo e della famiglia.

(Cassazione Civile, 16 aprile 2024, n. 10173)