Il chiamato all’eredità che vi ha rinunciato, non risponde dell’imposta di successione

L’imposta di successione è dovuta in ragione della chiamata all’eredità e non in virtù di accettazione: tuttavia poiché la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo (ex art. 521 c.c.) il chiamato che ha rinunciato all’eredità non può essere considerato responsabile per i debiti del “de cuius” e dunque non è soggetto al pagamento dell’imposta di successione.

(Cassazione Civile, 14 agosto 2024, n. 22839)