Motivi che giustificano la rimessione in termini

La rimessione in termini è possibile solo a condizione che la tardività della impugnazione sia dipesa da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente ha solo dichiarato di aver avuto conoscenza del provvedimento tardivamente. A tal riguardo non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata del difetto di comunicazione tra l'assistito ed il suo avvocato.

(Cassazione Civile, 27 maggio 2020, n. 9945)


Sull'abuso del diritto di impugnazione

La mera conoscenza della esistenza di contrastanti orientamenti di merito, alcuni espressione di una posizione contraria a quella fatta propria dell'impugnante, non è di per sé sufficiente a qualificare la proposizione dell'appello come abuso del mezzo di impugnazione, perché solo la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate potrebbero portare a tanto qualora si spingessero ai confini della mala fede: diversamente opinando, lo strumento dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nato per contenere l'abuso degli strumenti processuali di per sé leciti, verrebbe adattato all'uso distorto di dissuadere ogni tentativo di sovvertire, a mezzo della impugnazione, un precedente orientamento giurisprudenziale.

(Cassazione Civile, 12 luglio 2019, n. 18745)


Ricorso per cassazione inammissibile se troppo lungo

E` inammissibile ai sensi dell’art. 366, 1º comma, n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione che contenga una ‘‘esposizione dei fatti di causa’’ non sommaria, per tale dovendosi intendere una narrazione che ecceda nel riportare in modo meticoloso, senza alcuna necessità indotta dalla particolare complessità della causa, ogni singolo evento processuale accaduto nei precedenti gradi di giudizio.

(Cassazione Civile, 31 luglio 2017, n. 1962)