Docente di ruolo incapace di insegnare, sì alla dispensa dal servizio
Il concetto di "libertà didattica" comprende sì un'autonomia nella scelta di metodi appropriati d'insegnamento, ma questo non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni: una libertà così intesa, infatti, equivarrebbe a una "libertà di non insegnare", incompatibile con la professione di docente; né dietro lo schermo della libertà didattica possono nascondersi sciatterie anziché idee degli insegnanti o una certa anarchia piuttosto che una progettualità condivisa e partecipata. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di destituzione per incapacità didattica adottato nei confronti dell'insegnante laddove dagli altri elementi presuntivi emersi dall'istruttoria degli ispettori, ricavabili dalle convergenti dichiarazioni degli studenti, di altri docenti e del personale scolastico, devono ritenersi sussistenti impreparazione, incoerenza, confusione didattica a carico del docente e che siano carenti gli aspetti vitali, essenziali dell'insegnare escludendo anche qualsivoglia capacità didattica residua.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 22 giugno 2023, n. 17897)