L’obbligo totale e primario di mantenimento dei figli spetta ai genitori; gli ascendenti possono essere chiamati al mantenimento in via secondaria

L’obbligo di mantenimento dei figli minori, ai sensi dell’art. 148 del Codice civile, grava in via primaria e integrale sui genitori. L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere a tale dovere, analogamente al diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 del Codice civile, ha natura subordinata e, pertanto, sussidiaria rispetto a quello principale dei genitori.

(Cassazione Civile, 18 settembre 2024, n. 25067)