Il produttore è autorizzato all’uso del marchio registrato in data precedente alla Denominazione di Origine Protetta

La differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l’interesse comune, rappresentato dall'uso e dal nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l’indicazione dell’origine è in grado di garantire al prodotto, per cui il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l’uso del marchio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento n. 510/2006, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

(Cassazione Civile, 23 ottobre 2019, n. 27194)


Funzione dei disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale

Ai sensi del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione.

(Cassazione civile, 4 settembre 2019, n. 22079)


Diritti di brevetto, tra titolare e inventore

L’inventore è litisconsorte necessario nel procedimento di nullità del brevetto solo nel caso sia diventato titolare originario del “diritto sul brevetto” acquisendo così i diritti patrimoniali conseguenti alla brevettazione, anche se per un arco temporale limitato per averli poi ceduti a terzi. Non lo è invece nel caso in cui, non avendo proceduto alla brevettazione, abbia ceduto “il diritto al brevetto”.

(Cassazione Civile, ordinanza 28 febbraio 2019 n. 5963)