Il risarcimento del danno deve comprendere anche l’IVA salvo il diritto del danneggiato al rimborso o alla detrazione

L’IVA è da includere nel risarcimento del danno, ancorché il danneggiato non abbia ancora affrontato la spesa e non abbia prodotto la fattura, risultando sufficiente il semplice preventivo o anche la valutazione del danno per quantificare l’importo dovuto a titolo di indennizzo e, sulla base di questo, calcolare poi l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota prevista dalla legge. Tale regola generale soffre un’eccezione nell'ipotesi in cui il soggetto danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, non essendo, in dette ipotesi, suscettibile di essere inclusa l’iva nelle poste risarcitorie.

(Tribunale di Pisa, 8 giugno 2020, n. 574)


Terzo trasportato

Ove la circolazione sia avvenuta senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza, si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo e, pertanto, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del veicolo, anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

(Cassazione Civile, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095)


Perdita della capacità lavorativa e soggetto non percettore di reddito

Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.): a) in primo luogo, se possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) in secondo luogo, se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima.

(Cassazione Civile, ordinanza, 26 maggio 2020, n. 9682)


Il risarcimento delle sofferenze ulteriori

Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

(Cassazione Civile, ordinanza, 26 maggio 2020, n. 9865)