Un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello, sia come opera ai sensi del diritto d’autore
I mobili, quali tavoli da pranzo o modulari, possono essere tutelati del diritto d’autore ma se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa: occorre stabilire se elementi creativi dell’opera siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto e la loro originalità deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per giudicare quella di altri tipi di oggetti. Costituisce un’opera, ai sensi del diritto d’autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno parte. Ciò vale pure per le scelte che, sebbene libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore conferendo a detto oggetto un aspetto unico. Le intenzioni dell’autore nel corso del processo creativo, le sue fonti di ispirazione, l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere presi in considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto. Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti.
(Corte di Giustizia Unione Europea, 4 dicembre 2025, n. 580)