Muro di contenimento: responsabilità del proprietario e legittimità della rimozione della parte pericolante

Il proprietario del muro di contenimento, in assenza di un valido obbligo reale o propter rem di manutenzione gravante su terzi, è l’unico tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto. Non integra fatto illecito l’intervento del proprietario del fondo sottostante o del condominio che, al fine di eliminare una situazione di pericolo per persone o cose, provveda alla rimozione della parte pericolante del muro, senza che da tale intervento derivino obblighi di ripristino o di risarcimento del danno.

(Cassazione Civile, ordinanza, 2 ottobre 2026, n. 26106)