Sul valore probatorio delle copie
In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenerne la verificazione; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. Ne discende che qualora manchi la produzione del contratto originale espressamente richiesta ed in assenza di diversa prova, non ci si potrà avvalere del documento in questione, che risulta pertanto inutilizzabile nel giudizio.
(Tribunale di Brindisi, 9 marzo 2020, n. 440)