Fondo patrimoniale: sì alla vendita da parte del singolo coniuge se l’atto costitutivo lo prevede

In tema di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c. non ha natura di norma imperativa inderogabile quanto alle modalità di disposizione dei beni (consenso congiunto; autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori), poiché espressamente consente che l’atto costitutivo del fondo preveda diverse regole. Ne consegue che, ove nell’atto di costituzione sia stabilito: a) la riserva della proprietà dei beni conferiti in capo al solo coniuge proprietario ex art. 168, comma 1, c.c.; b) l’affidamento dell’amministrazione dei beni al medesimo coniuge; c) una deroga al “principio generale” di cui all’art. 169 c.c. e l’esonero dall’autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori, il coniuge proprietario resta l’unico legittimato a disporre del bene compreso nel fondo, anche senza il consenso dell’altro coniuge, e l’atto di alienazione così compiuto deve ritenersi pienamente valido ed efficace.

(Cassazione Civile, ordinanza, 9 ottobre 2026, n. 26531)