Inadempimento commercialista: risponde delle sanzioni per mancata verifica dei presupposti fiscali, purché sia provato l'effettivo esborso del contribuente

Il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi del cliente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento in dichiarazione dei dati forniti, e, in particolare, delle deduzioni e detrazioni fiscali, dovendo accertare, sulla base della documentazione esibita e delle comunicazioni richieste dalla normativa agevolativa, che tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti siano stati effettivamente espletati; ne risponde, a titolo di inadempimento contrattuale, qualora ometta tali verifiche e ciò determini l'irrogazione di sanzioni al contribuente, restando irrilevante che questi gli abbia consegnato un mero prospetto riepilogativo delle spese o che altro professionista abbia curato l'iter 'a monte' per il riconoscimento del beneficio fiscale.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 febbraio 2026, n. 3218)


Pubblicazione illecita di foto del minore sui social media e profili risarcitori

In caso di illecita pubblicazione da parte di un’associazione, sui propri profili social, di una fotografia di una minorenne, avvenuta in assenza di consenso degli interessati, occorre tener conto del pregiudizio economico concretamente risentito per effetto della predetta pubblicazione non autorizzata dell’immagine della minorenne (nella specie identificabile) quantomeno, nel mancato conseguimento del compenso che la stessa avrebbe comunque tratto in caso di cessione volontaria della propria immagine; e tanto, anche in considerazione delle finalità commerciali perseguite dall'associazione attraverso la pubblicazione, sul proprio sito, di banner pubblicitari concretamente suscettibili di assicurare introiti economici all'associazione medesima.

(Cassazione Civile, Ordinanza, 20 gennaio 2026, n. 1169)


In presenza del divieto di balneazione lo stabilimento balneare non risponde dei danni occorsi ai bagnanti

In tema di risarcimento del danno subito da un minore per lesioni occorse durante la balneazione in zona interdetta, la sussistenza del divieto e la sua chiara segnalazione costituiscono presupposti idonei ad escludere la responsabilità del gestore dello stabilimento balneare. Del tutto irrilevante il motivo dell’imposizione del divieto, poiché l’osservanza del divieto stesso avrebbe evitato l’evento lesivo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 5 novembre 2025, n. 29182)


Infezione contratta in ospedale: l’onere probatorio grava sul paziente danneggiato

In tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, l'accertamento del nesso causale tra il contagio e il decesso del paziente deve essere improntato alla regola della preponderanza dell'evidenza, secondo cui il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che appare più probabile in base ad un giudizio inferenziale fondato sulla comparazione tra diverse spiegazioni alternative. La prova della responsabilità aquiliana della struttura sanitaria ex art. 2043 c.c. può essere fornita dal danneggiato anche tramite presunzioni semplici, in applicazione del principio della vicinanza della prova, quando risulti provata l'idoneità della condotta a provocare il contagio e la struttura non abbia prodotto la documentazione obbligatoria attestante l'adozione delle misure preventive. La struttura sanitaria può fornire prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni, consistenti nell'indicazione: a) dei protocolli di disinfezione e sterilizzazione; b) delle modalità di gestione della biancheria; c) dello smaltimento rifiuti; d) delle caratteristiche della mensa; e) della qualità dell'aria e degli impianti; f) del sistema di sorveglianza e notifica; g) del controllo accessi; h) delle procedure per il personale; i) del rapporto numerico personale/degenti; l) della sorveglianza microbiologica; m) del monitoraggio dei germi patogeni.

(Cassazione Civile, 30 dicembre 2024, n. 35062)


Sinistro causato dall’apertura della portiera di un’auto: risponde dei danni colui che ha aperto la portiera

Secondo quanto disposto dall'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'apertura delle portiere di un veicolo può essere effettuata soltanto previa scrupolosa valutazione della sicurezza per gli altri utenti della strada. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata bruscamente e senza la dovuta cautela, provocando un sinistro, la colpa è imputabile a chi ha effettuato l'apertura ignorando le prescrizioni di cautela definite dalle norme vigenti.

(Tribunale di Palermo, 16 luglio 2024, n. 4091)


Danni da perdita del rapporto parentale e responsabilità della struttura sanitaria

La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.

(Cassazione Civile, 27 ottobre 2023, n. 29859)


Piscine private a uso collettivo: non sussiste l’obbligo di assistenza ai bagnanti

Sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come a uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. Il responsabile della piscina deve però informare adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 ottobre 2023, 28538)


Sul nesso causale tra la vaccinazioni e il verificarsi del danno alla salute

Il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve valutarsi secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del 'più probabile che non', da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).

(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27274)


La Provincia è responsabile per la mancata segnalazione di rischi insistenti anche su aree vicine alla strada

La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito (nel caso di specie è stata conosciuta la corresponsabilità di un ente provinciale per il danno subito da una persona caduta in una buca, nascosta dall’erba alta, insistente su un’area della locale parrocchia, confinante con la strada provinciale).

(Cassazione Civile, 22 settembre 2023, n. 27137)


È responsabile del pestaggio anche chi inciti alla violenza

L'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso", restando irrilevante, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (risultano pertanto essere responsabili in solido ex art. 2055 c.c. non solo l’autore materiale delle lesioni ma anche coloro che con la loro condotta violenta e aggressiva - spintoni e manate prima ed accerchiamento della vittima poi - avevano determinato la possibilità concreta che il malcapitato venisse attinto dal pugno).

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 settembre 2023 n. 25970)