Infezione contratta in ospedale: l’onere probatorio grava sul paziente danneggiato
In tema di responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, l'accertamento del nesso causale tra il contagio e il decesso del paziente deve essere improntato alla regola della preponderanza dell'evidenza, secondo cui il giudice deve dare prevalenza alla spiegazione causale che appare più probabile in base ad un giudizio inferenziale fondato sulla comparazione tra diverse spiegazioni alternative. La prova della responsabilità aquiliana della struttura sanitaria ex art. 2043 c.c. può essere fornita dal danneggiato anche tramite presunzioni semplici, in applicazione del principio della vicinanza della prova, quando risulti provata l'idoneità della condotta a provocare il contagio e la struttura non abbia prodotto la documentazione obbligatoria attestante l'adozione delle misure preventive. La struttura sanitaria può fornire prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle infezioni, consistenti nell'indicazione: a) dei protocolli di disinfezione e sterilizzazione; b) delle modalità di gestione della biancheria; c) dello smaltimento rifiuti; d) delle caratteristiche della mensa; e) della qualità dell'aria e degli impianti; f) del sistema di sorveglianza e notifica; g) del controllo accessi; h) delle procedure per il personale; i) del rapporto numerico personale/degenti; l) della sorveglianza microbiologica; m) del monitoraggio dei germi patogeni.
(Cassazione Civile, 30 dicembre 2024, n. 35062)
Sinistro causato dall’apertura della portiera di un’auto: risponde dei danni colui che ha aperto la portiera
Secondo quanto disposto dall'art. 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'apertura delle portiere di un veicolo può essere effettuata soltanto previa scrupolosa valutazione della sicurezza per gli altri utenti della strada. Nel caso in cui tale operazione venga effettuata bruscamente e senza la dovuta cautela, provocando un sinistro, la colpa è imputabile a chi ha effettuato l'apertura ignorando le prescrizioni di cautela definite dalle norme vigenti.
(Tribunale di Palermo, 16 luglio 2024, n. 4091)
Danni da perdita del rapporto parentale e responsabilità della struttura sanitaria
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
(Cassazione Civile, 27 ottobre 2023, n. 29859)
Piscine private a uso collettivo: non sussiste l’obbligo di assistenza ai bagnanti
Sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come a uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. Il responsabile della piscina deve però informare adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti.
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 ottobre 2023, 28538)
Sul nesso causale tra la vaccinazioni e il verificarsi del danno alla salute
Il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve valutarsi secondo il criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del 'più probabile che non', da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
(Cassazione Civile, 25 settembre 2023, n. 27274)
La Provincia è responsabile per la mancata segnalazione di rischi insistenti anche su aree vicine alla strada
La circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un'area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito (nel caso di specie è stata conosciuta la corresponsabilità di un ente provinciale per il danno subito da una persona caduta in una buca, nascosta dall’erba alta, insistente su un’area della locale parrocchia, confinante con la strada provinciale).
(Cassazione Civile, 22 settembre 2023, n. 27137)
È responsabile del pestaggio anche chi inciti alla violenza
L'art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale - integrata alla luce dei principi di cui all'art. 41 c.p. - per la cui applicazione è sufficiente l'accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo "fatto dannoso" ad una pluralità di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico "fatto dannoso", restando irrilevante, viceversa, che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (risultano pertanto essere responsabili in solido ex art. 2055 c.c. non solo l’autore materiale delle lesioni ma anche coloro che con la loro condotta violenta e aggressiva - spintoni e manate prima ed accerchiamento della vittima poi - avevano determinato la possibilità concreta che il malcapitato venisse attinto dal pugno).
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 settembre 2023 n. 25970)
Il genitore offende l’insegnante che rimprovera il figlio: non è legittima difesa
La legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non costituisse legittima difesa, ma rappresentavano un'intollerabile "giustizia fai da te", le offese proferite da un genitore all'insegnate del figlio, il quale aveva pianto a seguito dei rimproveri che gli erano stati mossi dalla professoressa, atteso che mancava del tutto la contestualità della condotta in quanto la reazione - violenta e aggressiva - era avvenuta quando erano trascorsi ormai tre giorni dal rimprovero).
(Cassazione Civile, 18 agosto 2023, n. 24848)
Danno alla reputazione: nessuna riduzione anche se la decisone per estratto è pubblicata sui siti giornalistici
L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21651)
Nessun risarcimento a chi cade a bordo piscina camminando a piedi nudi
Non spetta alcun risarcimento alla cliente caduta a terra dopo essere scivolata mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina di un centro termale. Si tratta infatti di un comportamento incauto, come tale idoneo a rompere il vincolo causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, considerando che sebbene sussista la pericolosità del bordo della piscina al contempo detta pericolosità doveva essere agevolmente prevedibile e percepibile dalla danneggiata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21675)