Il genitore offende l’insegnante che rimprovera il figlio: non è legittima difesa
La legittima difesa, idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e la proporzione tra l'offesa e la difesa (nella specie, la Corte ha ritenuto che non costituisse legittima difesa, ma rappresentavano un'intollerabile "giustizia fai da te", le offese proferite da un genitore all'insegnate del figlio, il quale aveva pianto a seguito dei rimproveri che gli erano stati mossi dalla professoressa, atteso che mancava del tutto la contestualità della condotta in quanto la reazione - violenta e aggressiva - era avvenuta quando erano trascorsi ormai tre giorni dal rimprovero).
(Cassazione Civile, 18 agosto 2023, n. 24848)
Danno alla reputazione: nessuna riduzione anche se la decisone per estratto è pubblicata sui siti giornalistici
L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi: onde, in tema di lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere certo automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza sui quotidiani.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21651)
Nessun risarcimento a chi cade a bordo piscina camminando a piedi nudi
Non spetta alcun risarcimento alla cliente caduta a terra dopo essere scivolata mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina di un centro termale. Si tratta infatti di un comportamento incauto, come tale idoneo a rompere il vincolo causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, considerando che sebbene sussista la pericolosità del bordo della piscina al contempo detta pericolosità doveva essere agevolmente prevedibile e percepibile dalla danneggiata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 luglio 2023, n. 21675)
Sul risarcimento del danno alla salute in caso di preesistenza della malattia in capo al danneggiato
In caso di invalidità permanente che si verifichi su di un soggetto già affetto da precedente menomazione, il calcolo del danno differenziale non patrimoniale deve essere effettuato mediante la sottrazione, dal valore monetario dell’invalidità complessiva inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, del valore monetario di quella preesistente all’illecito. Operare il calcolo del risarcimento solo sulla differenza dei punti percentuali dell’invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire in violazione dell’art. 1223 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 28 giugno 2023, n. 18442)
Escluso il risarcimento automatico per il nipote non ancora nato al momento del sinistro del nonno
In relazione al nipote non ancora nato al momento dell'incidente non sussiste, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alla necessaria riconfigurazione del rapporto stesso col nonno, fin dal suo sorgere, conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi. L'esistenza di un pregiudizio subito dal nipote per i danni alla persona riportati dal nonno è un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile: quando il bambino, venuto alla luce, conoscerà il nonno, il loro rapporto si configurerà fin dall'inizio sulle possibilità fisiche che avrà questi al momento del loro incontro, e non è automatico né presumibile che da una limitata mobilità fisica del nonno il rapporto affettivo tra i due possa essere limitato o deteriorato.
(Cassazione Civile, 17 maggio 2023, n. 13540)
Da condannare il Comune che non abbatte le barriere architettoniche
Inibire il transito sulle scale mobili con cani guida concreta atto discriminatorio per il non vedente rispetto all'omologa situazione del normodotato, dacché si traduce nella lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico, che è garantito al non vedente da norma di rango primario (la L. 14 febbraio 1974, n. 37).
(Cassazione Civile, ordinanza, 5 aprile 2023, n. 9384)
Il Comune può rispondere dei danni causati da una buca insistente su strada privata
In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione.
(Cassazione Civile, ordinanza, 29 marzo 2023, n. 8879)
Disabile cade dal pulmino: sono responsabili l’Ausl e la Cooperativa
La condizione giuridica dell'interdetto è modellata su quella del minore, sebbene la minore età e la malattia mentale non siano situazioni equiparabili dal punto di vista naturalistico: nello specifico, deve riconoscersi che la giurisprudenza formatasi in merito al trasporto degli alunni delle scuole muove da una considerazione comune a quella delle persone con disabilità, data dal fatto che anche gli alunni sono considerati privi della sufficiente capacità di autodisciplina per età, inesperienza e naturale esuberanza e che, per tale ragione, necessitano di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso e della commisurazione nella predisposizione delle misure occorrenti al limitato affidamento che può ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari, comprendendo l'accompagnamento tramite lo scuolabus anche la responsabilità dell'autista del veicolo tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo senza che possano costituire esimenti della responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all'incolumità dello stesso minore.
(Cassazione Civile, 20 marzo 2023, n. 7922)
Giornale online: la richiesta inevasa di aggiornare la notizia comporta il risarcimento del danno
La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale - pubblicata nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all'esito di tale procedimento - non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l'aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l'onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell'interessato).
(Cassazione Civile, 1 marzo 2023, n. 6116)
Difetti di insonorizzazione del terrazzo: spetta il risarcimento danni a favore degli acquirenti
L’acquirente di un immobile ha diritto al risarcimento del danno anche per il difetto di insonorizzazione del terrazzo. I parametri di insonorizzazione degli edifici erano applicabili a tutte le superfici delle unità immobiliari, sia con riguardo alle terrazze che con riferimento ai locali non abitabili, tenuto conto, per le prime, della propagazione del rumore attraverso le murature su cui appoggiano e si innestano, della circostanza che esse non sono destinate solo all’affaccio e, per i secondi, che essi costituiscono comunque ambienti interni alle abitazioni, destinati alla permanenza delle persone.
(Cassazione Civile, ordinanza, 22 febbraio 2023, n. 5487)