Il risarcimento del danno è dovuto anche se al momento del sinistro l’erede si trova ancora nel grembo materno
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (nel caso in esame il risarcimento è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale anche se al momento del sinistro l’erede si trova nel grembo materno).
(Cassazione Civile, 14 febbraio 2023, n. 4571)
Si applica la disciplina della responsabilità civile al contenuto diffamatorio degli articoli inseriti nell'archivio storico digitale di un quotidiano
Nell'ipotesi in cui il contenuto diffamatorio degli articoli di stampa cartacea inseriti nell'archivio storico digitale di un quotidiano risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l'inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio di quelle stesse informazioni integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di dette notizie, e la successiva lesività diffusiva deve valutarsi in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno), la cui sussistenza necessita di apposita indagine del giudice di merito".
(Cassazione Civile, 11 gennaio 2023, n. 479)
Caduta nella buca: il Comune ne risponde anche se c’è stata condotta imprudente
La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (confermato il risarcimento a una donna, vittima di un sinistro durante una passeggiata tra le bancarelle di un mercato rionale. Il fatto che quest'ultima avrebbe dovuto, con una maggiore diligenza ed attenzione, avvedersi della sconnessione, tra l'altro evidente, esistente sul tratto stradale percorso, non è dato sufficiente per escludere ogni responsabilità dell'ente locale).
(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35558)
Per la perdita di chance occorre indicare l’evento incerto
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – che è diversa da quella di risarcimento del mancato raggiungimento del risultato sperato – deve considerarsi non proposta se l'illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l'accertamento) a fronte di un evento di danno (l'evento ischemico) certo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 novembre 2022, n. 32623)
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente
Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.
(Cassazione Civile, ordinanza, 17 maggio 2022, n. 15732)
Morte da Covid-19 e polizza infortuni
In assenza di specifica esclusione contrattuale, le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili (il Giudice di merito ha accolto la domanda avanzata dagli eredi di un uomo, titolare di una polizza assicurativa privata che copriva il rischio “infortuni”, deceduto a causa di una insufficienza respiratoria da infezione SARS-CoV-2).
(Tribunale di Torino, 19 gennaio 2022, n. 184)
Condotta imprudente della vittima e perdita del diritto al risarcimento
La condotta della vittima che, in stato di alterazione provocato dall’alcool, scavalca un guard-rail per poi precipitare nel sottostante strapiombo è idonea a interrompere il nesso eziologico tra la situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell'omessa custodia ex art. 2051 c.c., da parte dell'Ente custode, ovvero del comportamento colposo dell'Ente ex art. 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell'evento di danno.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 marzo 2022, n. 8098)
Normale rischio dell'attività sportiva e risarcimento del danno
L'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (escluso il risarcimento per l'uomo colpito al naso durante un esame per il conseguimento di un livello superiore di Ju Jitsu, nel corso del quale egli era stato chiamato a fare da "sagoma umana").
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 novembre 2021, n. 35602)
Sull’obbligo dell’istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli allievi
L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. In virtù di detto principio sussiste quindi la responsabilità dell'amministrazione scolastica ed il conseguente diritto al risarcimento danno subito da un alunno che, durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno cadeva a terra urtando con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.
(Cassazione Civile, ordinanza, 8 novembre 2021, n. 32377)
Sono gravi difetti i vizi che influiscono negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’opera
In tema di appalto privato, configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento o la funzionalità o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione sia avvenuta con materiali inidonei o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da influire negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2021, n. 28859)