Sulle risultanze probatorie della scatola nera
Le risultanze della scatola hanno valore di prova privilegiata quanto alla geolocalizzazione del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ed ai relativi danni, così come prevede la norma istitutiva di tale dispositivo elettronico. La parte interessata, può superare efficacemente tali risultanze, soltanto allegando il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
(Giudice di Pace di Palermo, 12 ottobre 2021)
Responsabilità per omessa vigilanza dell'Ente Pubblico
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o dal comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. La Pubblica Amministrazione, per liberarsi dall’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale; inoltre, per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti.
(Tribunale di Napoli, 22 luglio 2021, n. 6775)
Sulla responsabilità del titolare di un locale pubblico
In tema di disturbo alla quiete pubblica, l'accertata esposizione di cartelli informativi nello spazio esterno al bar non è sufficiente ad assolvere all'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il disturbo della quiete, né l'eventuale presenza di collaboratori con funzione di controllo è sufficiente. Per escludere la responsabilità del titolare del locale, invece, sono necessari altri comportamenti quali l'aver chiamato le forze dell'ordine e l'essersi avvalso dello ius excludendi nei confronti dei clienti che non si attengono alla condotta richiesta dalla tutela della pubblica quiete.
(Cassazione Civile, 22 luglio 2021, n. 21097)
L’utente della strada deve rispettare il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza
Accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità / inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda perché in presenza di una cosa connotata da pericolosità manifesta e visibile, quale è la pavimentazione in pavé che per sua natura è disconnessa e non uniforme, l'utente non aveva rispettato il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione irregolare).
(Tribunale di Milano, 6 luglio 2021)
Anche la zona non asfaltata posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale è sottoposta al controllo del gestore/proprietario della strada
È configurabile la responsabilità per cosa in custodia a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale, delle carreggiate e delle zone pertinenti, riconducibile ad un rapporto di custodia. Con l'obbligo per tali soggetti di mantenere, gestire e pulire le strade nonché di prevenire e segnalare qualsiasi situazione di pericolo, non solo sulla strada ma anche in prossimità della stessa, o meglio nella zona posta tra il margine della carreggiata e la banchina (fattispecie relativa al sinistro occorso al conducente di una autovettura che a causa del manto stradale usurato e bagnato dalla pioggia era finito fuori strada, urtando contro la roccia lavica che si trovava a margine della carreggiata).
(Cassazione Civile, 9 luglio 2021, n. 19610)
Assenza di consenso informato: quando i danni sono risarcibili?
Nel caso in cui il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio casualmente legato ex art. 1223 c.c. con l’omessa informazione, spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Presupposto indispensabile per l’apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che l’evento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi.
(Cassazione Civile, ordinanza 16 marzo 2021, n. 7385)
Danni subiti dall’alunno durante l’orario scolastico
In caso di danni subiti dall’alunno malmenato da altri compagni durante l’orario scolastico, orario nel quale dovrebbe essere sorvegliato dal personale della scuola, la responsabilità del Ministero può essere di tipo contrattuale oppure extracontrattuale: il titolo è contrattuale qualora la domanda sia fondata sull’inadempimento dell’obbligo, specificatamente assunto dall’autore del danno, di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o no; è invece extracontrattuale qualora consista nella violazione del generale dovere di non ledere.
(Tribunale di Reggio Calabria, 20 novembre 2020, n. 1087)
Il proprietario della strada e vigilanza sui fondi limitrofi
L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ.. Il proprietario della strada deve quindi vigilare anche su terreni adiacenti di privati poiché non devono sorgere situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, ove si verifichino, deve attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere.
(Cassazione Civile, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651)
Lesioni subite dal minore al parco giochi
Il danneggiato deve preoccuparsi unicamente di dimostrare che il danno subito dal minore è derivato da quello scivolo e che tale scivolo presentava un difetto di manutenzione o che comunque aveva una condizione potenzialmente lesiva (che non è propria di uno scivolo). Il Comune deve provare la regolare manutenzione dello scivolo e offrire altresì la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza (provando il mancato controllo del minore da parte dei genitori che in ogni caso potrebbe rilevare come concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cc e incidere sul quantum risarcitorio non andando a interrompere il nessi di causalità), ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato.
(Cassazione Civile, ordinanza 27 marzo 2020, n. 7578)
Danno erariale causato dagli amministratori delle società partecipate
In tema di società, spetta alla giurisdizione contabile l'azione di responsabilità per i danni che un professionista incaricato abbia causato a una Società partecipata da ente locale, nello svolgimento di un incarico estimativo, soltanto quando quest'ultimo si sia inserito nel procedimento deliberativo della Società partecipata, nella sostanza negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione. Pertanto, l'esercizio dell'azione erariale non può trovare ostacoli nel carattere professionale dell'incarico, anch'esso, in queste ipotesi, idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, seppur limitato nel tempo. Laddove, invece, ci si trovi di fronte ad un incarico professionale di stima svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale, anche se partecipata da enti locali, solo ad essa società spetta l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393 ss. c.c..
(Cassazione Civile, sezioni unite, 14 febbraio 2020, n. 3806)