In presenza del divieto di balneazione lo stabilimento balneare non risponde dei danni occorsi ai bagnanti
In tema di risarcimento del danno subito da un minore per lesioni occorse durante la balneazione in zona interdetta, la sussistenza del divieto e la sua chiara segnalazione costituiscono presupposti idonei ad escludere la responsabilità del gestore dello stabilimento balneare. Del tutto irrilevante il motivo dell’imposizione del divieto, poiché l’osservanza del divieto stesso avrebbe evitato l’evento lesivo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 5 novembre 2025, n. 29182)