Micropermanenti risarcibili anche senza evidenza strumentale

In materia di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione ai fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.

(Cassazione Civile, 22 dicembre 2022, n. 37477)


Il Comune deve vigilare sui requisiti morali del tassista

L'inadempimento dell'obbligo di vigilanza in relazione al possesso dei requisiti morali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto da Taxi e N.C.C., può comportare la responsabilità del Comune per il danno non patrimoniale eventualmente derivante da tale omissione (fattispecie relativa all'azione promossa dalla convivente di un noleggiatore di auto con conducente che aveva citato in giudizio il Comune e la C.C.I.A.A., per sentirle condannare al risarcimento dei danni sofferti per la morte del convivente, avvenuta in seguito all'aggressione da parte di un tassista nel corso di una lite per l'accaparramento della clientela nell'ambito dell'espletamento del servizio di trasporto pubblico non di linea).

(Cassazione Civile, 26 ottobre 2022, n. 31705)


Pubblicità televisiva di un dispositivo medico privo di autorizzazione ministeriale

Sulla premessa che deve intendersi come "dispositivo medico" rientrante nell'ambito di applicabilità dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 46 del 1997 ogni strumento od apparecchio che sia in concreto dotato di una idoneità a produrre effetti terapeutici benefici su uno o più degli apparati od aspetti funzionali dell'organismo umano anche con finalità di riabilitazione fisioterapica - dell'illecito amministrativo ricondotto alla loro pubblicità televisiva in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale come prescritta dal D.lgs. n. 46 del 1997, art. 21, nella vigenza della disciplina dettata dal testo unico della radiotelevisione prima che fosse modificato dal D.lgs. n. 44 del 2010, rispondono, oltre al produttore del dispositivo, il direttore responsabile della rete televisiva e la società titolare dell'emittente.

(Cassazione Civile, 26 gennaio 2022, n. 2336)


Non spetta alcun risarcimento al proprietario in caso di recesso del conduttore che esercita un’attività vietata dal regolamento condominiale

Non può dirsi fondata l'azione proposta dal condomino nei confronti del condominio per le assunte molestie arrecate da quest'ultimo al conduttore di unità immobiliare locata dal primo, ove la gestione condominiale adotti provvedimenti per curare l'osservanza del regolamento di condominio, invitando il condomino locatore al rispetto di un divieto regolamentare di destinazione. Tale condotta non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (fattispecie relativa alla azione di risarcimento dei danni correlati al recesso della conduttrice dalla locazione di unità immobiliare di proprietà del ricorrente, il quale aveva sostenuto che il recesso della conduttrice fosse stato conseguente alla illecita condotta mantenuta dal Condominio al fine di far valere l'incompatibilità dell'attività di "comunità alloggio" di assistenza per anziani e disabili svolta nell'immobile locato).

(Cassazione Civile, ordinanza, 7 gennaio 2022, n. 277)


Caduta di alberature sulla strada e responsabilità del Comune

E' esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada per i danni patiti dal conducente di un veicolo che abbia impattato contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile (esclusa, nella specie, la responsabilità del Comune per il sinistro occorso ad un automobilista colpito da un albero caduto a causa di un violento nubifragio).

(Cassazione Civile, 11 ottobre 2021, n. 27527)


Rumori, difficile vivibilità della casa e risarcimento

Va risarcito il danno correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridonda sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito (riconosciuto il risarcimento per i disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa da una coppia di coniugi dovuto ai rumori provenienti dallo scarico del bagno dei vicini).

(Cassazione Civile, 28 luglio 2021, n. 21649)


Sulla responsabilità della Consob per la perdita di valore delle azioni

La responsabilità risarcitoria a carico della Consob per omessa vigilanza è una responsabilità di tipo aquiliano, per denunciata lesione del principio generale del neminem laedere, non essendo intercorsa alcuna relazione, neppure indiretta, e men che mai qualificata, con il soggetto privato che agisce in giudizio e non essendosi, quindi, ingenerato in quest’ultimo alcun affidamento o aspettativa sull’operato della Consob.

(Tribunale di Bologna, 15 aprile 2021)


Atti di bullismo in danno di uno studente e responsabilità del MIUR

Il MIUR risponde dei danni patiti da uno studente di 10 anni, rimasto vittima di atti di bullismo consumati nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, ad opera di un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo del bambino ferito. I soprusi hanno avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e non docente addetto alla struttura scolastica: gli insegnanti oltre a non aver vigilato, non avevano neppure avvisato i genitori, con sollecitudine, di quanto occorso.

(Tribunale di Potenza, 12 aprile 2021, n. 380)


Sul danno morale terminale (“da lucida agonia”)

In caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

(Cassazione Civile, ordinanza 5 maggio 2021, n. 11719)


I condotti fognari sono parti comuni dell'edificio fino al punto di diramazione verso i locali di proprietà esclusiva

Sussiste la responsabilità del condominio di un edificio, ex art. 2051 c.c., quale custode delle parti comuni, per i danni arrecati agli abitanti di un immobile condominiale di sua proprietà (il portiere ed i suoi familiari), a seguito di un rigurgito della fogna e del trabocco di liquami, originati da una ostruzione del condotto fognario e delle tubazioni condominiali.

(Corte d’Appello di Roma, 24 marzo 2021, n. 2187)