Sulla differenza tra “chance di sopravvivenza” e “rischio di mortalità”

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una semplice aspettativa, ma la concreta e reale possibilità di ottenere un determinato risultato o un certo bene, suscettibile di valutazione autonoma dal punto di vista giuridico ed economico, la sua perdita costituisce un danno concreto e attuale. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento per la perdita di “chance” è ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del danno derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, che si basa sull’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale, ma eventuale.

(Cassazione Civile, 27 giugno 2024, n. 17821)