Risarcimento danni: la ridotta aspettativa di vita ed il c.d. “danno latente”
In materia di liquidazione del danno alla persona, il c.d. “rischio latente” – ossia la possibilità che, per la gravità dei postumi, insorga un ulteriore pregiudizio, quale una nuova invalidità o la morte ante tempus – integra una compromissione della salute del danneggiato che deve essere considerata nella determinazione del grado di invalidità permanente. Ne deriva che, qualora tale rischio sia già stato valutato nella quantificazione percentuale dell’invalidità, il danno biologico deve essere liquidato tenendo conto della concreta riduzione della speranza di vita del soggetto, anziché della durata media della vita. Se invece il “rischio latente” non è stato incluso nel grado di invalidità riconosciuto, il giudice dovrà tenerne conto in sede di liquidazione, procedendo a un’equa maggiorazione dell’importo risarcitorio.
(Cassazione Civile, 19 novembre 2024, n. 29815)