Incidenti stradali da collisione con animali selvatici: l’onere della prova è a carico del danneggiato

La semplice presenza dell’animale sulla carreggiata, così come il solo fatto che vi sia stato un impatto con il veicolo, non sono sufficienti a fondare la responsabilità per il danno subito. Spetta infatti al danneggiato dimostrare che la condotta dell’animale sia stata la causa diretta del sinistro. Ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. il conducente ha l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e dovrà anche provare l’esatta dinamica dell’incidente, evidenziando di aver adottato tutte le cautele richieste nella specifica situazione. Tali cautele devono essere valutate con particolare rigore qualora il conducente si trovasse a circolare in zone in cui fosse segnalata – o comunque nota – la possibile presenza di fauna selvatica. Solo laddove emerga che la condotta dell’animale è stata realmente imprevedibile e irrazionale, potrà ritenersi interrotto il nesso di responsabilità a carico del conducente.

(Cassazione Civile, 24 settembre 2025, n. 25987)