Sinistro con un cane randagio: il Comune risponde solo se è provata la sua colpa nell’organizzazione del servizio di prevenzione al randagismo

La responsabilità della PA per i danni causati da cani randagi è regolata dall’art. 2043 c.c., di talché, il danneggiato deve provare sia la colpa dell’amministrazione sia il nesso causale con il danno subito. Tale colpa non può essere desunta dal solo fatto che il cane randagio abbia provocato l’evento, ma richiede la dimostrazione di un’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo dopo tale prova può riconoscersi il nesso causale anche mediante il criterio della “concretizzazione del rischio”, secondo cui il verificarsi del rischio che la norma violata mirava a evitare dimostra che una condotta corretta avrebbe impedito il danno.

(Cassazione Civile, ordinanza, 20 novembre 2025, n. 30616)