La clausola compromissoria è applicabile anche se è stata abolita dopo la cessazione dell’amministratore dalla carica
La controversia tra l'amministratore e la società resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la società volto a privare di effetti la clausola stessa.
(Cassazione Civile, 2 marzo 2023, n. 6221)
Società di capitali: revocatoria non esercitabile su delibere di modifica dello statuto
L'azione pauliana di cui agli art. 2901 ss. c.c. non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, tali atti non avendo effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale, bensì essendo compiuti unicamente per la gestione dell'attività del soggetto giuridico, e sussistendo d'altronde nella normativa societaria strumenti specifici che ne presidiano la legittimità, mentre l'azione pauliana è comunque esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate.
(Cassazione Civile, 3 marzo 2023, n. 6384)
La comunicazione dei bilanci prescinde dalla necessità di una richiesta in tal senso avanzata dai soci
Secondo l'art. 2320, 3 comma, cod. civ., la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti – a prescindere dalle disposizioni dello statuto societario – costituisce un adempimento doveroso, come tale imposto all'amministratore e che prescinde dalla necessità di una richiesta in tal senso avanzata dai soci.
(Cassazione Civile, ordinanza, 5 settembre 2022, n. 26071)
Sulla portata della clausola statutaria di gradimento
La clausola di gradimento, prevista dallo statuto di una società a responsabilità, limitata nel caso di cessione delle quote, non è applicabile anche nella diversa ipotesi del conferimento di quote. Con la cessione il cedente aliena al cessionario le partecipazioni sociali ed esce dalla società; il conferimento, invece, comporta uno scambio di partecipazioni, all’esito del quale il conferente rimane comunque vincolato alla società conferita, seppure in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni di una società partecipante della conferita.
(Tribunale di Torino, ordinanza, 4 luglio 2022)
Sulla responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza
Ricorre la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza qualora l’attivazione degli stessi in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di evidenziare gli illeciti gestori e di prevenire ulteriori danni alla società ed ai suoi creditori. Nel caso in cui ricorra un’inerzia colpevole dei sindaci, che non hanno adeguatamente vigilato sulla condotta gestoria degli amministratori, non vale ad escludere la responsabilità dei membri del collegio sindacale né il fatto di essere stati tenuti all’oscuro degli illeciti da parte dell’organo gestorio, né l’assunzione della carica dopo l’effettiva realizzazione degli atti contrari alla corretta gestione dell’impresa: una volta assunto l’incarico, ciascun sindaco deve infatti diligentemente verificare la situazione della società e porvi rimedio, risultando responsabile se la sua attivazione in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di far emergere gli illeciti gestori e di prevenire la creazione di ulteriori danni alla società ed al ceto creditorio.
(Cassazione Civile, ordinanza, 11 maggio 2022, n. 14873)
Responsabilità degli amministratori per la mancanza di scritture contabili
La mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere.
(Cassazione Civile, 12 maggio 2022, n. 15245)
Sul diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile verso la società
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nella specie pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c.), a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell'art. 2263 c.c.) o gli altri soci.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2022, n. 7184)
Riduzione del capitale sociale e determinazione del danno da mala gestio
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 146, comma 2, contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale (art. 2449 c.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ratione temporis applicabile al caso di specie), il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali; e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.
(Cassazione Civile, 10 febbraio 2022, n. 4347)
Diritto di credito del socio uscente: la prescrizione decorre dallo scioglimento del rapporto
L'art. 2289 c.c. - relativo alla liquidazione della quota del socio uscente - prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale.
(Cassazione Civile, 17 gennaio 2022, n. 1200)
L'interesse del socio alla conservazione economica della società non comporta la sua legittimazione ad agire nei confronti dei terzi
L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica della società è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, tra cui la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, ma non implica la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullare o dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo da quest'ultima, come si evince dall'obbligo, facente capo all'amministratore, di attivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conseguenti all'accertato vizio.
(Cassazione Civile, 21 ottobre 2021, n. 29325)