Quando è legittimo il recesso del socio

La modifica della facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea onde esercitare il diritto di voto non può essere considerata modifica dei diritti di partecipazione legittimanti il recesso, dovendosi riaffermare il principio secondo cui i diritti di partecipazione di cui all’articolo 2437 c.c. lettera g) sono da riferirsi ai soli diritti di natura economica discendenti dalla partecipazione societaria. La modifica statutaria della facoltà di delega non incide neanche sul diritto di voto perché non concerne in sé il riconoscimento del diritto di voto riconnesso alla qualifica di socio, ma inerisce esclusivamente ad una modificazione della facoltà e del diritto di farsi rappresentare in assemblea, cosa in sé diversa dal riconoscimento del diritto di voto; il socio, nonostante la modifica, continua a godere dei medesimi diritti di voto, di talché è da escludersi la sua legittimazione al recesso.

(Tribunale di Venezia, 26 febbraio 2021)


Il socio di capitali tra corrispettivo per la propria attività professionale a favore della società ed arricchimento senza giusta causa di quest’ultima

Qualora il socio di una società di capitali abbia prestato senza corrispettivo la propria attività professionale a favore della società stessa, è configurabile l'arricchimento senza giusta causa di essa, per l'incremento patrimoniale derivante dalla mancata spesa, con corrispondente danno per il socio. Tuttavia, nel determinare la misura del richiesto ristoro, il giudice deve indagare anche se ed in che misura il vantaggio della società si sia risolto in un concreto incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influendo riduttivamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c..

(Cassazione Civile, sez. lavoro, 9 novembre 2020, n. 25045)


Sul compenso per la carica di amministratore in virtù di delibera assembleare emessa come pro-forma quando la società era in stato di insolvenza

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è integrato laddove l’amministratore prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi, se questi sono genericamente indicati nello statuto, non sono giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione e vi sia stata determinazione del loro ammontare con delibera assembleare adottata solo pro-forma.

(Cassazione Civile, sez. penale, 26 gennaio 2021 n. 3191)


Il privilegio artigiano nella procedura di ammissione al passivo

Il privilegio spettante ai crediti della "impresa artigiana definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", ex art. 2751-bis c.c., n. 5), (come novellato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. dalla l. 4 aprile 2012, n. 35) è riconoscibile, ai sensi della l. 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, comma 2, (cd. "legge -quadro per l'artigianato"), come modificato dalla l. 20 maggio 1997, n. 133, art. 1, comma 1, e dalla l. 5 marzo 2001, n. 57, art. 13, comma 1, anche alle società consortili costituite in forma di s.r.l., sempre che ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, comma 3 predetta legge-quadro.

(Cassazione civile sez. I, 20 gennaio 2021, n. 978)


I prelievi "indebiti" dei soci dalle casse sociali rilevanti ai fini dell'attivo patrimoniale

Posto che le obbligazioni sociali costituiscono debiti che stanno in capo alla società pur nel caso delle società di persone, non concorre a formare l'"attivo patrimoniale", che viene preso in considerazione dalla norma della l. fall., art. 1, comma 2, lett. a), il fatto che i soci illimitatamente responsabili siano tenuti, quali garanti ex lege, a rispondere degli stessi. Concorrono invece a formare l'attivo patrimoniale i prelievi di somme dalle casse sociali da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, dato che le somme così percepite sono soggette ad azione di ripetizione di indebito da parte della società.

(Cassazione Civile, 20 gennaio 2021, n. 979)


Designazione di una persona fisica

È ammissibile la nomina di una persona giuridica ad amministratore di una società in nome collettivo, purché la prima designi per l’esercizio della funzione amministrativa della società amministrata un componente persona fisica della propria organizzazione, non necessariamente coincidente con il proprio legale rappresentante.

(Tribunale di Roma, Giudice del Registro, 1 giugno 2020)


Le valutazioni del giudice ai fini della dichiarazione di fallimento

In tema di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.f., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 dicembre 2020, n. 28193)


La segnalazione dei soci di s.n.c. alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia

L'indicazione dei nominativi dei soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. nella centrale rischi è legittima in quanto indicati non a titolo personale ed anche se non è precisato che i crediti sono contestati.

(Cassazione Civile, 16 dicembre 2020, n. 28720)


Erogazioni dei soci a favore della società

La legittimità di un finanziamento soci - opponibile al Fisco - richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti.

(Cassazione Civile, ordinanza, 5 novembre 2020, n. 24746)


Sull’opponibilità ad una S.p.A. del patto parasociale sottoscritto dal suo azionista di maggioranza

Il patto parasociale stipulato del socio di maggioranza non ha efficacia nei confronti della società, operando su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale, non potendosi ritenere che l’azionista di maggioranza possa impegnare la società in sostituzione dell’organo gestorio.

(Tribunale di Napoli, 8 ottobre 2020)