In caso di rottura del fidanzamento vanno rimborsate le somme versate per arredare la casa
Le attribuzioni patrimoniali volte all’acquisto degli arredi destinati alla futura abitazione coniugale, una volta rotto il fidanzamento, non sono più sorrette da giusta causa, onde la promessa di pagamento, relativamente alla loro restituzione, è legittima e può essere superata solo se il promittente dimostra l’insussistenza dell’obbligazione, senza che abbia alcun rilievo l’esatta qualificazione, contrattuale o non contrattuale, del titolo di credito sottostante.
(Cassazione Civile, ordinanza, 11 marzo 2026, n. 5497)