Sospensione necessaria del processo
La sospensione necessaria ex art. 295 C.p.C. del processo può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata. Tale situazione si concretizza qualora la situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo - o comunque fondante - di altra situazione sostanziale oggetto del diverso giudizio, con la conseguente necessità di garantire uniformità di giudicati essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato.
(Cassazione Civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3299)